Dimenticare la garza nell’addome è sempre colpa grave di tutta l’equipe della sala operatoria (medici e infermieri)

Corte dei Conti, Prima sezione centrale di appello, sentenza n. 10 del 24 gennaio 2024

La mancata rimozione della garza dall’addome della paziente non può che ritenersi fonte di colpa grave, anche con riguardo all’appellante…, versandosi in una fattispecie di grave negligenza colpevolmente serbata in occasione del l’ordinaria esecuzione delle procedure e delle tecniche chirurgiche (espletamento della c.d. “conta delle garze”) così che la stessa non può a buon diritto invocare l’affidamento nell’osservanza altrui di una norma precauzionale al cui rispetto era parimenti obbligata (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 216/2018; Cassazione penale n. 18568 del 26 gennaio 2005; n.15282 del 7 marzo 2008; n. 46961 del 3 novembre 2011).


E’ pacifico, del resto, in giurisprudenza, che nel caso di intervento posto in essere da una équipe medica, tutto il personale sanitario coinvolto è tenuto a cooperare ed ad attivarsi concretamente per la buona riuscita dell’intervento, non potendo degradare il ruolo dei medici o del personale presente in sala, che affianca il primo operatore a quello di mero esecutore materiale degli ordini o indicazioni impartite, assumendo viceversa ogni operatore sanitario la piena responsabilità dell’attività posta in essere e delle relative conseguenze. In tale senso è stato affermato che “in tema di responsabilità medica, l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio” (Cass. Pen, sez. IV, 18.10.2016, n. 53315)…”(Corte conti, Sez. II App., n. 278/2019).

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