Anche la comunicazione orale di dati personali è un trattamento di dati personali, ed è vietata in mancanza di giustificazione di un interesse specifico

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 7 marzo 2024 resa nella causa C‑740/22

La Endemol Shine Finland, ricorrente nel procedimento principale, ha chiesto oralmente all’Etelä-Savon käräjäoikeus (Tribunale di primo grado del Savo meridionale, Finlandia) informazioni riguardanti eventuali condanne penali in corso o già scontate relative a una persona fisica partecipante a un concorso organizzato da tale società, al fine di accertare i precedenti giudiziari di tale persona.

     L’Etelä-Savon käräjäoikeus (Tribunale di primo grado del Savo meridionale) ha respinto la domanda di risarcimento della ricorrente nel procedimento principale, ritenendo che tale domanda riguardasse decisioni o informazioni pubbliche ai sensi della legge in materia di pubblicità dei procedimenti giudiziari dinanzi alle autorità giurisdizionali ordinarie. Secondo tale organo giurisdizionale, il motivo indicato dalla ricorrente nel procedimento principale non costituiva un motivo attinente al trattamento delle condanne penali o dei reati menzionato nell’articolo 7 della legge in materia di protezione dei dati personali. Il fatto di effettuare ricerche nei sistemi informatici di tale organo giurisdizionale avrebbe parimenti costituito un trattamento di dati personali, cosicché le informazioni richieste non avrebbero potuto essere comunicate nemmeno oralmente.

    La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Itä-Suomen hovioikeus (Corte d’appello della Finlandia orientale, Finlandia), giudice del rinvio, sostenendo che la comunicazione orale delle informazioni da essa richieste non costituisce un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGPD.

La Corte (Sesta Sezione) ha dichiarato:

1)      L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che la comunicazione orale di informazioni su eventuali condanne penali in corso o già scontate a carico di una persona fisica costituisce un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, di tale regolamento, che rientra nell’ambito di applicazione materiale di detto regolamento, se tali informazioni sono contenute in un archivio o destinate a figurarvi.

2)      Le disposizioni del regolamento 2016/679, in particolare il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che i dati relativi a condanne penali di una persona fisica contenuti in un archivio tenuto da un organo giurisdizionale possano essere comunicati oralmente a qualsiasi persona al fine di garantire l’accesso del pubblico a documenti ufficiali, senza che la persona che chiede la comunicazione debba giustificare un interesse specifico a ottenere detti dati; il fatto che tale persona sia una società commerciale o un privato non rileva a tale riguardo.

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