Danno erariale per violazione del regime “de minimis” per il Comune che eroga contributi al consorzio turistico senza notifica al Registro nazionale aiuti

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 22 del 28 marzo 2024

Esponeva il Pubblico Ministero che il Comune X ha erogato tra il 2014 e il 2019 in favore del Consorzio Turistico “….” contributi -per natura rientranti nell’applicazione della disciplina degli aiuti di stato- in misura eccedente la soglia di esenzione dalla notificazione (c.d. regime de minimis) pari ad euro 200.000,00, di talchè si sarebbe verificata l’ipotesi tipizzata di responsabilità patrimoniale per illegittima dazione dei contributi medesimi.

Ciò il Comune avrebbe fatto in forza di una convenzione stipulata nel 2014 con il predetto Consorzio, nonché di una appendice successivamente stipulata nel 2016, in vigore dal 1.1.2017 e fino al 2019, per la gestione di servizi di promozione turistica e dei servizi di informazione turistica per i quali il Comune di  X aveva stipulato, a sua volta, nel 2015 un accordo di collaborazione con la Regione Veneto nella fase transitoria successiva all’entrata in vigore della nuova legge regionale sul Turismo (L.R. n. 11/2013).

Richiamata la normativa eurounitaria e nazionale disciplinante la materia degli aiuti di stato ed in particolare le modalità di calcolo della soglia di rilevanza, il Pubblico Ministero osservava che la soglia dei 200.000 euro, al di sotto della quale non era necessaria la notificazione, era stata superata (esclusi i precedenti esercizi dal 2014 al 2016, per i quali era intervenuta la prescrizione) negli esercizi 2017, 2018 e 2019, nei quali erano stati erogati al Consorzio rispettivamente 170.000,00, 19.015,98 e 18.529,18 euro.

Appurato che le somme erogate nel corso degli esercizi 2018 e 2019 consistevano nel mero rimborso di talune spese di personale, il Pubblico Ministero delimitava e quantificava il danno nella misura dei contributi erogati nel corso del 2017, pari ad euro 170.000,00. In particolare, addebitava la somma di euro 120.000, a titolo di dolo e, in subordine, a titolo di colpa grave al Sindaco  (per il 40%), agli assessori, (per il 20% ciascuno), al Responsabile del Servizio economico finanziario ( 10%) ed al Segretario comunale (10%).

Osserva il Collegio che il Registro Nazionale Aiuti, istituito con l’art. 52, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 (così come sostituito dall’art. 14 della legge n. 115/2015), è divenuto operativo solo a seguito dell’adozione, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 52, del regolamento di cui al decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2017 ed entrato in vigore il successivo 12 agosto 2017, applicabile agli aiuti concessi successivamente a tale data. I soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato sono tenuti a trasmettere le relative informazioni al Registro anche in relazione, tra gli altri, (art. 52, comma 2) agli “gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche’ dalle disposizioni dell’Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia” (lett. b e agli “aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012” (lett. c).

Il secondo comma della citata disposizione prevede l’obbligo di registrazione per gli aiuti ad hoc già istituiti alla data della sua entrata in vigore “solo qualora nell’ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore.”. Alla luce di quanto detto, dunque, il contributo di euro 120.000,00 concesso in virtù della convenzione approvata con DGC n. 179/2016 dal Comune di  X al Consorzio turistico antecedentemente all’operatività del Registro Nazionale Aiuti non ricadeva nell’obbligo di registrazione di cui al secondo comma dell’art. 8. Il contributo di euro 50.000,00 concesso con determinazione dirigenziale n. 606/2017 in data 8 settembre 2017, invece, era soggetto a tale obbligo ai sensi del primo comma dell’art. 8 del regolamento.

Quanto alle conseguenze della violazione dell’obbligo, così come di quello, correlato, di consultazione del Registro prima della concessione dell’aiuto (anche de minimis) di cui al comma 3 dell’art. 52 della legge 234/12 e agli artt. 13 e 14 del regolamento di attuazione, viene in rilievo l’art. 17, comma 1, secondo cui l’adempimento degli obblighi costituisce, dal 1 luglio 2017, “condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.”, ferme restando (comma 3) “le responsabilità previste dall’articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento” (art. 52, comma 7, ultima parte, L.234/12: “L’inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonchè al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d’ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti”).

Quanto al contributo di euro 120.000,00 osserva il Collegio che l’inapplicabilità ratione temporis del citato regolamento non esclude, tuttavia, l’illiceità della condotta -e la configurazione della conseguente responsabilità amministrativa per erogazione di contributi illegittimi- alla luce della violazione delle regole procedurali di cui al paragrafo 3 dell’art. 108 del TUFE, che trova diretta efficacia ed applicazione nell’ordinamento interno sulla base di una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia (in questo senso, recentemente, Corte di Giustizia, sentenza 3 marzo 2020, Vodafone, causa C-75/18 punto 22 e sentenza 5 marzo 2019, causa C-349/17, punto 88: “A questo proposito, la Corte ha precisato che il divieto di messa ad esecuzione dei progetti di aiuto enunciato all’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE è provvisto di effetto diretto, e che l’immediata applicabilità di detto divieto di messa ad esecuzione stabilito da tale disposizione si estende a qualsiasi aiuto che sia stato portato ad esecuzione senza essere notificato (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata”).

Orbene, “qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione che soddisfi i requisiti necessari per produrre un effetto diretto vincola tutte le autorità degli Stati membri, vale a dire non soltanto i giudici nazionali, ma anche tutti gli organi amministrativi, comprese le autorità decentrate, e tali autorità sono tenute a darvi applicazione (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, Amia, C‑97/11, EU:C:2012:306, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata)” (ibidem, punto 90), spettando ai giudici nazionali (in questo senso si veda anche la Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (2021/C 305/01), 1.2. p.11: “L’immediata esecutività dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE implica che i giudici nazionali devono adottare tutte le misure appropriate, conformemente al loro diritto nazionale, per far fronte alle conseguenze di una violazione di tale disposizione”) “garantire che vengano tratte, conformemente al loro diritto nazionale, tutte le conseguenze di un’eventuale violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, segnatamente per quanto riguarda sia la validità degli atti di esecuzione sia il recupero delle sovvenzioni finanziarie concesse in violazione della disposizione sopra citata” (ibidem, punto 89, riprendendo il principio già posto da Corte di Giustizia, sentenza 11 luglio 1996, SFEI, causa C- 39/94 punto n. 40, che ha chiarito che “Nell’ambito del controllo del rispetto da parte degli Stati membri delle obbligazioni incombenti loro in forza degli artt. 92 e 93 del Trattato, i giudici nazionali e la Commissione hanno ruoli complementari e distinti”: punto 41.).

La prima conseguenza della violazione del duplice obbligo procedurale di cui al par. 3 dell’art. 108 TUFE è, dunque, l’invalidità degli atti interni che hanno costituito il presupposto per la concessione della misura e di quelli, successivi, con cui l’aiuto è stato erogato (ex multis, Corte di Giustizia, sentenza 21 ottobre 2003 cause riunite C-261/01 e C-262/02, Stato Belga c/ van Calster, punto 62: “Occorre inoltre sottolineare come l’illegittimità, anche parziale, di una misura di aiuto, a motivo della violazione dell’obbligo di notifica preliminare all’attuazione della misura stessa, non venga meno per il fatto che quest’ultima sia stata ritenuta compatibile con il mercato comune da una decisione definitiva della Commissione”).

Di qui l’illiceità delle condotte (concessione e successiva erogazione del contributo de quo) oggetto di giudizio, dalle quali è derivato, in capo al Comune di  X, un danno corrispondente alla misura dei contributi illegittimamente concessi in violazione dell’obbligo di notifica e della clausola di sospensione (c.d. stand still).

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