Metodi da setta non si addicono ad un magistrato

Consiglio di Stato, sentenza n. 2905 del 27 marzo 2024

È legittima e proporzionata la sanzione della destituzione per il magistrato amministrativo che, in un corso di preparazione al concorso in magistratura, inserisca nel contratto di formazione clausole che impongono alle allieve un determinato dress code, invitando le allieve stesse ad assegnare, al proprio fidanzato o ex fidanzato, un punteggio sulla base di un questionario per determinare il quoziente intellettivo di quest’ultimo e verificare così se la frequentazione tra l’allieva ed il fidanzato potesse proseguire; l’inserimento di tali clausole risulta infatti incompatibile con il prestigio di cui il magistrato deve godere.

È legittima e proporzionata la sanzione della destituzione per il magistrato amministrativo che, in un corso di preparazione al concorso in magistratura, abbia non solo elaborato, condiviso o comunque preteso l’applicazione di comportamenti privi di alcun plausibile rapporto rispetto all’obiettivo della formazione giuridica; ma abbia in realtà costruito un meccanismo negoziale orientato tutto all’ottenimento di una adesione personale assoluta ed acritica da parte degli allievi, con metodi settari ammantati di scientificità, presentando altresì agli allievi tali previsioni come mezzi necessari per conseguire gli obiettivi di apprendimento promessi: tale condotta è idonea a compromettere i valori connessi alla funzione giudiziaria, nonché il prestigio personale del magistrato (3)

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