La revisione dei prezzi nei contratti di servizi e forniture del periodo emergenziale, è possibile solo se espressamente prevista in clausole inequivocabili (previgente codice dei contratti)

ANAC, Parere funzione consultiva n. 14 del 20 marzo 2024

L’Amministrazione rappresenta al riguardo che le procedure di gara oggetto dell’istanza sono state avviate nel corso della predetta emergenza sanitaria e che, posto che la normativa applicabile ratione temporis prevedeva come facoltativa la clausola di revisione dei prezzi ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, nella lex specialis non è stato previsto un sistema di adeguamento prezzi, inoltre il Capitolo d’oneri ha escluso la possibilità di procedere ad una revisione del prezzo.

In relazione al quesito posto, riferito ad un appalto disciplinato dal d.lgs. 50/2016, si osserva preliminarmente che con diverse pronunce, riferite a casi analoghi al presente (tra le tante, pareri Funz Cons n. n. 4/2023, 26/2022, n. 49/2022, n. 51/2022, delibera n. 63/2022- AG1/2022, delibera n. 265/2022-AG 5/2022), l’Autorità ha evidenziato che la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, è limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 del Codice, quale disposizione di stretta interpretazione, trattandosi di una deroga al principio dell’evidenza pubblica (Comunicato del Presidente del 21 marzo 2021).

Tra tali casi l’art. 106 del Codice, include al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. L’art. 29 del d.l. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, ha stabilito (tra l’altro) l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, le clausole di revisione dei prezzi ai sensi del citato art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.

Le norme citate, di carattere eccezionale, non possono essere applicate a casi non espressamente contemplati nelle stesse, posto che «Detta operazione ermeneutica si tradurrebbe, …. in una vera e propria estensione in via analogica della disciplina, vietata ex art. 14 disp. prel. c.c. in ragione della natura eccezionale delle previsioni in parola. Ciò in quanto è fuori di dubbio che queste ultime si riferiscano testualmente ai soli appalti di lavori (così, in particolare, la rubrica dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 2022 – “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” – nonché l’inciso di cui al suo comma 1 che specifica che la norma si applica “agli appalti pubblici di lavori” e l’impiego in essa della inequivoca locuzione “materiali di costruzione”)…» (Consiglio di Stato n. 1844/2023). Pertanto, come chiarito dall’Autorità, l’eventuale revisione dei prezzi per i contratti pubblici di servizi e forniture (anche alla luce del citato art. 29 della l. 25/2022) deve essere ricondotta nelle previsioni dell’art. 106 del Codice, il quale – come evidenziato- contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla modifica dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili” (in tal senso parere Funz Cons 20/2022 citato).

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