Il metodo di riscossione dei tributi comunali ha un impatto sul termine finale dell’azione di responsabilità amministrativa per mancata riscossione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 47 del 22 aprile 2024

La Procura regionale ha convenuto in giudizio X, in qualità di dirigente dell’area finanziaria del Comune al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dal suddetto Ente, per un importo complessivo 184.363,80, a causa della mancata riscossione coattiva della TARSU (Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani) per le annualità 2011 e 2012

Ove il danno consista in una mancata entrata di natura tributaria, la decorrenza della prescrizione amministrativa va individuata, non già nel momento in cui si sarebbe dovuto introitare il tributo, bensì nella data in cui il credito erariale è divenuto non più esigibile per effetto di maturata decadenza o prescrizione e, quindi, il danno da potenziale è divenuto certo ed attuale (ex multis, Sez. Sicilia, sent. n. 1044/2014, Sez. Campania, sent. n. 866/2018). 

Pertanto, acclarato che il Comune di Monsampolo del Tronto aveva deciso di avvalersi, della procedura di riscossione coattiva della TARSU tramite ruoli, da affidarsi al concessionario incaricato , deve trovare applicazione, per quanto riguarda la relativa decadenza l’art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, che, come precisato dalla Corte di Cassazione (v. giurisprudenza sopra richiamata), risulta ancora vigente.

Considerato, quindi, che il termine decadenziale per la riscossione coattiva della TARSU era scaduto, per il 2011, in data 31/12/2012 e, per il 2012, in data 31/12/2013, e non essendo stati formati e consegnati dal Comune al concessionario Equitalia i relativi ruoli esecutivi entro tali date, la responsabilità amministrativa per danno da mancata entrata risulta maturata, rispettivamente, il 31/12/2017 (con riferimento al 2011) e il 31/12/2018 (per il 2012) .

Pertanto, rilevato che gli inviti a dedurre sono stati notificati alla X in data 18/10/2022 ed al Y in data 27/3/2023, va accolta l’eccezione sollevata dai medesim di prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità amministrativa tardivamente proposta dalla Procura nei loro confronti.

Comments are closed.