L’espressa abrogazione dell’art.1, co.236, della legge n.208/2015, tuttavia, ha fatto venir meno l’ulteriore obbligo, per l’ente, di ridurre automaticamente il suddetto fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
In caso di cessazione di unità di personale, le risorse, destinate al personale cessato, incidenti sulla parte stabile del fondo per il trattamento accessorio, sono riacquisite alla suddetta parte stabile, nei limiti quantitativi stabiliti dalla legge e, quindi, attualmente, nei limiti dell’importo complessivo del fondo determinato per l’anno 2016.
In sede di contrattazione integrativa decentrata, è comunque consentito trasferire, per il solo anno immediatamente successivo, nella parte variabile del fondo, le risorse della parte stabile non utilizzate.