Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni

Unita’ di Informazione Finanziaria per l’italia, decreto del 23 aprile 2018

E’ stato pubblicato il decreto dell’UIF presso la Banca d’Italia, che dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, ed effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia.
Tali indicatori di anomalia sono previsti nell’allegato al decreto, e sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette. L’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva.
Le comunicazioni sono effettate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia,
Le pubbliche Amministrazioni devono individuare, con provvedimento formalizzato, un “gestore” quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF
Per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione, salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro

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