Compensi a pioggia e accordi di “fine anno”: è danno erariale per Giunta e dipendenti

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n.137 del 27 aprile 2018

La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania cita in giudizio Sindaco, Giunta e dipendenti comunali, affermando che i compensi del salario accessorio sono stati erogati in violazione della normativa di settore vigente con conseguente danno erariale; che la delibera di costituzione del fondo è stata adottata in prossimità della fine dell’esercizio interessato, per attività ordinarie oppure già realizzate e per compensare prestazioni di lavoro straordinario che sarebbero state effettuate peraltro senza alcuna timbratura; che i compensi sono stati erogati senza alcuna verifica dei risultati in quanto alla necessaria selettività sarebbe stata preferita una ripartizione “a pioggia” degli incentivi. La Procura erariale ha evidenziato la diretta partecipazione alla vicenda anche del Sindaco e della Giunta comunale. In definitiva, secondo l’attore, ci sarebbe stato uno sperpero di denaro pubblico al solo fine di instaurare e mantenere una gestione clientelare senza alcun vantaggio per l’ente, con conseguente danno erariale.
Il collegio, confermando l’impostazione della Procura, ha evidenziato che sarebbero stati fittiziamente creati dei progetti obiettivo al fine di incrementare illegittimamente la retribuzione dei dipendenti.
In particolare, fermo restando che la deliberazione di costituzione del fondo e di definizione dei progetti da incentivare è praticamente intervenuta solo alla fine dell’anno nel corso del quale dovevano essere svolte le prestazioni oggetto di incentivo (deliberazione G.C. n.233 del 20 ottobre 2010) e che non risulta adeguatamente dimostrata nella stessa la piena correttezza della procedura espletata, risulta palese il carattere generico dei numerosi progetti di lavoro finanziati, riguardanti un ancora più elevato numero di dipendenti comunali, prevalentemente o completamente corrispondenti a prestazioni ordinarie, già retribuite, anziché a significativi e rilevanti miglioramenti, qualitativi e/o quantitativi, dei servizi erogati e, inoltre, l’assenza di adeguata valutazione e misurazione dei risultati conseguiti. Risulta in contrasto con la primaria finalità del fondo incentivante, volto a remunerare nuovi servizi o a migliorare la qualità e quantità dei servizi prestati, aver previsto, nel 2010, piani di lavoro sostanzialmente identici a quelli dell’anno precedente, in assenza di elementi volti ad individuare concretamente i miglioramenti auspicati. Non si ravvisano, quindi, attività innovative e/o straordinarie che giustifichino pienamente la corresponsione degli emolumenti erogati. In altre parole, atteso che l’erogazione dei compensi incentivanti può avvenire solo dopo l’accertamento, mediante parametri di misurazione e valutazione preventivamente fissati, del raggiungimento di specifici obiettivi (solitamente annuali) assegnati, nella presente fattispecie, si rileva il difetto dei presupposti legittimanti l’attribuzione del trattamento economico integrativo e, viceversa, la corresponsione di compensi accessori senza che sia stata adeguatamente dimostrata una corrispondente produttività dei beneficiari. E’ stata anche rilevata la corresponsione, come detto vietata, di acconti prima di una valutazione dell’effettivo raggiungimento dei risultati assegnati (es. D.D. n.1910 del 26 novembre 2010). I compensi incentivanti sono stati corrisposti, come si evince dalla copiosa documentazione in atti, anche per prestazioni asseritamente svolte fuori dall’orario di lavoro, in sostituzione del compenso previsto per il lavoro straordinario.

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