Erogare l’indennità di posizione senza previa costituzione del fondo, è danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 335 del 19 aprile 2018

Coloro che si sono avvicendati nella funzione di Coordinatore generale dello IACP, avrebbero dovuto provvedere alla costituzione del fondo, predisporre la graduazione degli uffici e, in ogni caso, impedire l’erogazione della retribuzione di posizione in misura massima o pressoché massima, in totale assenza di tali adempimenti. Invece, solo nel 2016, dopo i rilievi formulati dal servizio ispettivo del MEF, nonché dall’ispettore regionale delegato dalla Procura, il dirigente provvede alla costituzione del fondo per gli anni 2010/2014 e riduce la propria retribuzione di posizione in misura conforme alla contestazione di responsabilità all’odierno esame. Nè la responsabilità degli odierni convenuti può essere esclusa in considerazione delle delibere del Cda o del Commissario straordinario prima evidenziate. Tali delibere, infatti, da un lato, recepiscono proposte della struttura amministrativa che agli odierni convenuti faceva capo, dall’altro, in assenza dei propedeutici passaggi richiesti dal CCNL, non potevano validamente determinare le retribuzioni di posizione spettanti ai dirigenti di ruolo.

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