Corte dei Conti, Sezione d’Appello per la Sicilia, sentenza n. 167 del 15 settembre 2022
Nella fattispecie in esame il danno si è realizzato per il Comune quando con la deliberazione n.83/2017 del 27.12.2017 la Giunta municipale ha formalmente autorizzato la stipula della transazione con l’ex sindaco, comportante, da un lato, per effetto di un’operazione di compensazione, la rinunzia dell’Ente Locale alla riscossione del credito vantato verso il medesimo, scaturente dalla sentenza n.1252/2006 del Tribunale civile di Siracusa, e, da un altro lato, il versamento in favore del X della somma residuale di € 13.783,06 per un presunto rimborso di spese legali.
Il Collegio Giudicante rileva che la deliberazione di Giunta n.83/2017 risulta effettivamente assai generica, lacunosa e priva di congrua motivazione. Infatti, in primo luogo, essa non reca alcuna specifica indicazione di quali fossero i singoli procedimenti penali, che venivano presi in considerazione ai fini del rimborso delle spese legali in favore dell’ex sindaco X. In secondo luogo, da essa non emergono minimamente i criteri di calcolo che hanno portato alla quantificazione in € 13.783,06 della somma residuale a debito del Comune, pur dopo l’operazione di asserita compensazione tra il credito di € 26.025,56 vantato dall’Amministrazione e le somme pretese a rimborso dal X. In terzo luogo, essa menziona il parere di un legale (ivi non meglio precisato), che sarebbe stato acquisito dall’Amministrazione comunale nel lontano 2007 ma che non risulta allegato alla proposta di deliberazione redatta dalla Brugaletta e di cui, quindi, la Giunta non ha avuto diretta conoscenza.
In tale contesto, appare, dunque, priva di concreto supporto probatorio la tesi prospettata dalle parti appellanti, secondo cui il rimborso delle spese legali in favore dell’ex sindaco X non avrebbe riguardato tutti e tre i procedimenti penali in cui il medesimo era stato coinvolto bensì soltanto quello definito con la sentenza della Corte d’Appello di Catania n.1441/D del 27.6.2003, relativo all’affidamento di un appalto per i lavori d’informatizzazione degli uffici comunali.
Ma ciò che risulta, in ogni caso, fondamentale e dirimente ai fini della dimostrazione dell’illegittimità della deliberazione di Giunta n.83/2017 e della sua conseguente dannosità è la circostanza che sono state prese in considerazione, ai fini del loro rimborso da parte dell’Amministrazione comunale, spese legali che l’ex sindaco non aveva affatto provato d’avere realmente pagato. Peraltro, a conferma dell’inadeguatezza della documentazione che era stata inviata dal X per ottenere il rimborso delle spese legali, è emerso che, qualche mese dopo l’emanazione della deliberazione di Giunta n.83/2017, autorizzativa della stipula della transazione, è pervenuta al Comune di Y una missiva dell’avv. Z, che, in qualità di legale dell’avv. T (che era stato difensore del X nel procedimento penale definito con la sentenza n.1441/D/2003 della Corte d’Appello di Catania), comunicava che il X, pur essendo ormai trascorsi molti anni, non aveva mai pagato il suo debito verso il proprio avvocato, ragion per cui non avrebbe potuto legittimamente pretendere alcun rimborso da parte del Comune. In sostanza, come rilevato dal Giudice di primo grado, non potendo essere accolte le istanze di rimborso delle spese legali avanzate dal X, deve ritenersi illegittima e foriera di danno erariale la deliberazione di Giunta n.83/2017, con la quale è stata autorizzata la stipula della transazione tra l’Amministrazione comunale e l’ex sindaco, che ha comportato: da un lato, l’ingiustificata mancata riscossione, da parte del Comune, del credito di € 26.025,56, vantato nei confronti del X, derivante da una sentenza definitiva emessa dal Tribunale civile di Siracusa