Il deposito a fini probatori del riconoscimento di debito meramente ricognitivo non integra il caso d’uso ai fini dell’imposta di registro

Corte di Cassazione, sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023

Possono enunciarsi i seguenti principi di diritto:

«Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986».

«La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso».

In relazione a tale ultimo principio, occorre, comunque, evidenziare come il giudice di merito debba pervenire alla qualificazione della natura dell’atto all’esito d’interpretazione dell’atto stesso ex art. 20 TUR che, nella sua attuale formulazione seguita alla modifica ad esso apportata dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della l. 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che «[l’]imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi», di cui, come è noto, il giudice delle leggi, ha confermato, con due diverse pronunce (Corte cost. 21 luglio 2020, n. 158 e Corte cost. 16 marzo 2021, n. 39, anche in relazione all’art. 1, comma 1084, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’art. 1, comma 87, lett. a, della l. n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986), la legittimità costituzionale. 

Laddove, infatti, a mero titolo esemplificativo, indipendentemente dal nomen iuris adoperato di ricognizione di debito, debba riconoscersi alla dichiarazione un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, che assuma rilevanza patrimoniale, tornerà applicabile l’art. 3, parte I della Tariffa, con obbligo di registrazione in termine fisso, da assoggettare ad imposta proporzionale secondo l’aliquota dell’1%, da applicare al valore del bene o del diritto oggetto dell’atto dichiarativo (art. 43, comma 1, lett. a, TUR), come espresso nello stesso atto dichiarativo. 

Nella fattispecie in esame, incontroversa, in fatto, la natura di atto meramente ricognitivo della dichiarazione di riconoscimento di debito, e ribadito che il suo deposito contestualmente ad assegno bancario in sede di ricorso per decreto ingiuntivo – quest’ultimo pacificamente assoggettato a regolare imposizione secondo l’art. 37 TUR – non integra “caso d’uso”, il ricorso per cassazione del contribuente va accolto in relazione al secondo e terzo motivo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente (in relazione al quarto motivo dello stesso).

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