Se perdura lo stato di inagibilità, l’IMU è al 50% anche in assenza di richiesta del contribuente

Corte di Cassazione, ordinanza n 19665 dell’11 luglio 2023

Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della l. 27 luglio 2000, n. 212) (con riguardo all’ICI: Cass., Sez. 5″, 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 5″, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass., Sez. 6″-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5″, 11 dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6″-5, 22 aprile 2021, n. 10724; – con riguardo all’IMU: Cass., Sez. 5″, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6″- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6″-5, 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5″, 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6″-5, 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. 5″, 2 marzo 2023, n. 6270; Cass., Sez. 5″, 8 maggio 2023, n. 12226); analogo principio è stato ultimamente ribadito anche per l’esenzione da IMU per i fabbricati colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 luglio 2000, n. 212 (Cass., Sez. 5″, 14 febbraio 2023, nn. 4555 e 4562);

Su tale premessa, il collegio ritiene che la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile non necessiti della reiterazione per il futuro di una specifica richiesta da parte del contribuente per usufruire della riduzione dell’ICI nella misura del 50% per ciascun anno di imposta, essendo sufficiente che l’ente impositore abbia conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della sopravvenuta e protratta inutilizzabilità dell’immobile.

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