La prestazione lavorativa in contrasto con i propri obblighi rende ingiustificata la retribuzione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Molise, sentenza n. 47 del 18 luglio 2023

Il convenuto, in qualità di ufficiale di P.G. in servizio presso la Capitaneria di porto, ha in plurime occasioni indebitamente
avvertito diversi operatori locali dell’effettuazioni di controlli da parte
dell’ufficio di appartenenza, nonché ha indebitamente sottratto atti pubblici per favorire un soggetto destinatario di una rilevante sanzione amministrativa.

Ritiene il Collegio che il lamentato danno sia dimostrato e sussistente.

La prestazione lavorativa del dipendente interessato è stata illecitamente e dolosamente svolta in contrasto con i suoi obblighi, rendendo ingiustificata la retribuzione percepita, ledendone la natura corrispettiva (v. C.d.c., Prima sezione centrale di appello, sentenza n.
155/2021).

La quantificazione del relativo danno è da determinare in via equitativa, che si reputa congruo indicare, valutate essenzialmente le rilevanti deviazioni qualitative della prestazione lavorativa richiesta, pregiudicanti le finalità istituzionali del corpo di appartenenza, in
complessivi euro 5.000,00, oltre rivalutazione.

Il criterio di quantificazione sopra seguito ha considerato, vista la retribuzione netta mensilmente in godimento nel periodo in rilievo (esclusi gli assegni accessori arretrati percepiti), un importo dannoso
di euro 1.250,00 per ciascuno dei mesi in cui sono stati accertati gli illeciti.

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