La Corte dei Conti del Lazio insiste: l’imposta di soggiorno rientra nella giurisdizione del giudice tributario

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 515 del 20 luglio 2023

Ormai la frattura è conclamata: da una parte le sezioni giurisdizionali del Lazio e della Sicilia, dall’altra le sezioni della Toscana, Emilia-Romagna e Veneto.

Le prime sostengono che l’accertamento del mancato riversamento dell’imposta di soggiorno rientra nella giurisdizione del giudice tributario, le seconde affermano invece la giurisdizione della Corte dei Conti.

A sostegno, però, della giurisdizione del giudice contabile, si è espressa anche la Prima Sezione Centrale d’Appello.

Qui riportiamo l’ultima pronuncia della sezione laziale.

Il Collegio conclude che:

d)l’elemento del cd. maneggio di denaro pubblico non è configurabile in quanto il gestore della struttura alberghiera non gestisce danaro qualificabile ab origine come pubblico, presupposto fondamentale per acquisire la natura di agente contabile pubblico, ma è responsabile del pagamento di una imposta altrui, di cui ne risponde con danaro proprio, in caso di inadempimento del soggetto passivo della stessa, salvo l’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo; né potrebbe assumere rilevanza, al fine in esame, la finalità pubblica del denaro versato all’ente locale, in quanto trattasi di fine proprio di ogni imposta o tassa;

e) non è dato riscontrare un principio generale dell’ordinamento in base al quale i responsabili (e/o i sostituti) d’imposta possano essere considerati agenti contabili. Deve, in proposito, osservarsi che le varie figure di responsabile d’imposta – individuate nel tempo dalla legge e dalla giurisprudenza negli spedizionieri, banche, segretari delegati della P.A., datori di lavoro, cessionari d’azienda, coniuge che ha presentato la dichiarazione congiunta, rappresentante ai fini IVA del soggetto non residente e senza stabile organizzazione – assumono la veste di soggetti privati che adempiono ad obblighi esclusivamente fiscali, per i quali deve escludersi la configurabilità della qualifica di agente contabile pubblico (né per i suddetti soggetti che solitamente si fanno garanti del pagamento di imposte di notevole importo, sembra sussistere giurisprudenza contabile che li assimila a contabili pubblici);

f) l’attribuzione in capo al gestore di obblighi di natura dichiarativa, oltre alla previsione del sistema sanzionatorio stabilito per i rapporti di natura tributaria nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile e di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, rappresentano ulteriori elementi dai quali poter desumere la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra ente locale impositore e gestore.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.

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