La tutela del whistleblower opera anche in caso di segnalazioni infondate e/o conosciute casualmente, non in ragione dell’ufficio ricoperto

Corte di Cassazione, sentenza n. 14093 del 22 maggio 2023

La Corte Territoriale, giudicando sul provvedimento disciplinare, aveva ritenuto non riconducibile al disposto di cui all’art. 54 bis, commi 1 e 4 d.lgs. n. 165/2001 il comportamento della dipendente.

Il comportamento della X era consistito nell’accesso ingiustificato alla documentazione del settore demografico del Comune di Y non disponibile in ragione delle mansioni svolte presso quel settore ed a seguito del trasferimento al settore Sportello Unico per le Attività produttive, quando ha comunque proseguito nella propria personale attività di investigazione soprattutto in considerazione della verifica da parte dei destinatari delle segnalazioni della X, dell’infondatezza delle stesse, derivandone la fondatezza dell’addebito di cui alla contestazione disciplinare elevata a carico della X.

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, tenuto conto di una lettura dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001 per la quale l’esonero dalla responsabilità disciplinare legittima la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta “in ragione del rapporto di lavoro”, ovvero che siano state apprese, non solo in ragione dell’ufficio rivestito ma anche casualmente, in occasione e/o a causa delle mansioni espletate ed investe tutte quelle condotte, come nella specie la ricerca di documentazione a corredo della segnalazione inoltrata “extra moenia”, che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale (la ricorrente risulta essere stata assolta dall’imputazione di abuso di ufficio), siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, la cui legittimità non trova limite nella sua destinazione al superiore livello gerarchico dell’ufficio, né nell’esito negativo dell’accertamento a quel livello condotto, frustrandosi in tale ipotesi, fatta propria dalla Corte territoriale, per cui l’esonero da responsabilità risulterebbe condizionato all’accertamento dell’illecito denunziato.

L’obiettivo della norma di promuovere la collaborazione dei dipendenti nella repressione di tali condotte, trova un limite soltanto dall’intento calunnioso o diffamatorio sotteso alla segnalazione, nella specie palesemente escluso in sede giudiziaria.

Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di altri accertamenti in fatto, decisa nel merito con l’annullamento del procedimento e della sanzione irrogata.

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