ANAC ribadisce l’obbligo del CIG pure per i servizi sanitari e socio-sanitari erogati da soggetti accreditati o del terzo settore

ANAC, parere n. 48 del 3 ottobre 2023

(cfr anche: Erogazione di servizi sociali e sanitari con accreditamento, co-progettazione, ecc.: serve il CIG)

L’Amministrazione istante rappresenta che ai fini dell’erogazione di servizi sanitari e socio sanitari nel territorio di competenza, tra le strutture private accreditate con cui la stessa può stipulare accordi contrattuali ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, sono inclusi anche gli erogatori esclusivamente ambulatoriali. In relazione a quanto sopra, l’Amministrazione chiede conferma dell’applicabilità della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche alle suddette strutture erogatrici accreditate.

Come chiarito dall’Autorità «La legge n. 136/2010 dispone, all’articolo 3, che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Detta normativa si applica, quindi, in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara

In relazione a quanto sopra, è stato quindi ulteriormente chiarito che «Per quanto concerne la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si evidenzia che la stessa si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici

Inoltre, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante le «Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Codice del terzo settore» ha chiarito l’applicazione della normativa sulla tracciabilità anche agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici. Infine, la disciplina in esame si applica alle prestazioni di servizi socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia. 

Per quanto sopra, viste le disposizioni dell’art. 3 della l. 136/2010 e i chiarimenti offerti dall’Autorità nelle linee guida, in relazione al quesito posto può conclusivamente affermarsi l’applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai soggetti indicati nell’istanza di parere, con riferimento alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, erogate in regime di accreditamento, nel senso sopra indicato.

Comments are closed.