Concedere ai privati spazi pubblici senza predeterminazione di requisiti o procedura comparativa è danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 84 del 5 dicembre 2023

La domanda introduttiva è strutturata sul presupposto che i convenuti avrebbero concorso ad attribuire rilevanti contribuzioni pubbliche, sotto la forma di ristrutturazione e di concessione gratuita di spazi in favore della società Polo GGB (Polo di innovazione di genomica, genetica e biologia, società consortile a r.l.), laddove l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a privati sarebbe subordinata, secondo l’art. 12 della l. 241/1990, alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi. 

Nella specie, infatti, l’assegnazione del laboratorio realizzato con risorse pubbiche, non è stata preceduta da alcuna determinazione di criteri generali, nè tantomeno da procedure comparative, sicchè è avvenuto mediante un semplice protocollo d’intesa.

La prospettazione della Procura regionale va condivisa. I convenuti, ancorché con riferimenti ed argomentazioni più particolareggiate, osservano che le risorse pubbliche sono state utilizzate nel rispetto dei principi che regolano il buon andamento della pubblica amministrazione, poiché gli enti interessati hanno impiegato risorse destinate alla valorizzazione di un bene in comproprietà di enti 

Nella fattispecie, non è possibile ancorare la sostanziale contribuzione concessa al privato a nessuna fonte primaria, né è riconducibile ad atti di programmazione economica; sicché, deve essere escluso, da un lato che la forma di ausilio ed incentivazione posta in essere a favore del Polo BBG S.c. a r.l. riflettesse un interesse pubblico specifico e conc senza il rispetto delle condizioni imposte dal ricordato art. 12 della legge n. 241 del 1990.

Da un punto di visto oggettivo il danno è stato quantificato dalla Procura in euro 602.022,31; infatti il danno è consistito in rilevanti contribuzioni pubbliche sotto la forma di ristrutturazione e concessione gratuita di spazi pubblici a privati

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