Omessa riscossione di contributi (anni 2004-05): dalla prescrizione dei crediti nasce il danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 187 del 24 marzo 2023

Il giudizio in esame riguarda l’azione di responsabilità contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti dell’ingegnere  X per fatti allo stesso addebitati in relazione al periodo dall’anno 2000 all’anno 2009 nel quale questi ha rivestito l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica del Comun. I fatti consistono nel mancato integrale introito di crediti comunali, caduti nella prescrizione decennale, per oneri di urbanizzazione e di costruzione relativi a permessi di costruire afferenti a ventidue sottotetti con prospettato conseguente danno erariale quantificato nell’importo di € 117.872,39.

In particolare l’attore erariale ha contestato al convenuto la violazione degli obblighi di servizio connessi al monitoraggio del versamento degli oneri, nonché il contegno omissivo da riferire al non corretto passaggio di consegne al successivo responsabile dell’Area tecnica, momento necessario per garantire la conoscenza dei procedimenti edilizi in corso.

Giova premettere che l’odierna fattispecie viene decisa nel merito in seguito all’atto di riassunzione del giudizio già oggetto di pronuncia di questa Sezione (sentenza n. 509/2019) successivamente annullata dal Giudice d’Appello avendo rilevato la nullità di notificazione dell’atto di citazione; e che le censure svolte nel merito dal convenuto in sede d’appello sono sostanzialmente identiche a quelle dedotte con l’atto di riassunzione.

Nella fattispecie il danno erariale, come in precedenza è stato accennato, nasce dalla prescrizione dei crediti contributivi la quale, come è noto, è soggetta a termine decennale e quindi, essendo stati i permessi di costruire rilasciati nel 2004 e nel 2005, essa si è verificata rispettivamente nel 2014 e nel 2015.

L’odierno convenuto, come è pacifico in giudizio, ha svolto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico dal 2000 al 2009, conseguendone che non può attribuirsi al medesimo l’intera responsabilità per il mancato introito finanziario in favore del Comune.

In materia va infatti evocato il principio per il quale l’incolpato risponde del suo operato limitatamente al periodo temporale per il quale egli ha male amministrato la cosa pubblica, sicchè il danno erariale quantificato per l’intero dalla Procura contabile in € 117.872,39 va, a riguardo del  X, proporzionalmente ridotto tenendosi conto degli anni effettivi della sua reggenza dell’Ufficio, nonché, stante l’assenza di consegne tra predecessore e successore nell’Ufficio, di un congruo ulteriore periodo necessario al successore per rendersi conto dello stato dell’ufficio e del corso delle relative pratiche.

E, dunque, considerato il periodo temporale in cui l’ing.  X è stato responsabile dell’U.T.C. e lo spiegato necessario suddetto breve allungamento temporale, la responsabilità erariale va a lui addebitata nella misura del 60% degli importi di denaro differenziali tra le somme incassate e quelle dovute e non introitate

Comments are closed.