L’INPS ricorda l’incumulabilità tra redditi da lavoro e pensioni “anticipate” (quota 100, 102, ecc…)

INPS, comunicato stampa del 30 gennaio 2024

Per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo. 

Infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione. 

L’INPS, attraverso le circolari n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019 ( a cui si rinvia per tutti gli approfondimenti) ha chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. 

Si fa presente che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’INPS è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente

One thought on “L’INPS ricorda l’incumulabilità tra redditi da lavoro e pensioni “anticipate” (quota 100, 102, ecc…)

  1. Pingback: Prorogata la possibilità di incarichi professionali ai medici in pensione, ma attenzione al divieto di cumulo pensione-reddito ¶ Ius & management