La Cassazione conferma che il “rimborso spese” per incarichi in un Comune diverso da quello di residenza, è reddito imponibile per lo specialista ambulatoriale (SAI)

Corte di Cassazione, sentenza n. 2124 del 22 gennaio 2024

Si ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto: «il “rimborso spese di accesso” previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale

Comments are closed.