Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 220 del 03/09/2026
Esponeva il requirente che con segnalazione/esposto del 10 settembre 2024, si portava a conoscenza della Procura alcuni fatti che riguardavano la cd. vicenda delle chiavi d’oro. Si riferiva che la giunta comunale aveva acquistato e consegnate ai ministri Franceschini e Sangiuliano delle chiavi d’oro
In tale contesto, sostenere che il vulnus recato alle dotazioni finanziarie di un ente locale non sarebbe foriero di alcun tipo di responsabilità se eventualmente compensato dal corrispondente vantaggio derivante a un altro soggetto appartenente alla pubblica amministrazione, equivarrebbe a negare la ragion d’essere dell’autonomia programmatica e gestionale degli enti locali, nonché della loro integrità patrimoniale.
In definitiva, la nozione di finanza pubblica allargata può rappresentare un utile parametro di apprezzamento dei fenomeni contabili a livello sistemico (e in tale prospettiva è ricorrentemente evocata nella giurisprudenza della Corte costituzionale), ma non può arrivare a stravolgere l’architettura dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, svilendo accadimenti che, in realtà, sono in grado di compromettere il ciclo della programmazione. Per l’ente, infatti, il non poter disporre delle risorse dirottate per ottemperare a una sanzione pecuniaria costituisce un fatto obiettivamente rilevante, con attitudine a stravolgere le dinamiche gestionali in modo tanto più significativo quanto maggiore è la consistenza dell’esborso e il suo peso rispetto alle risorse movimentate.
In ogni caso, i vantaggi compensativi prospettabili a beneficio di enti del medesimo settore mai potrebbero far venir meno la qualificazione in termini di danno erariale del nocumento che l’Amministrazione, costretta a sostenere un esborso a beneficio di un altro soggetto pubblico, ha patito.
Ciò è precluso dall’art. 1, comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Proprio la previsione della valutabilità dei vantaggi conseguiti da amministrazione diversa da quella cui appartiene il soggetto sottoposto al giudizio di responsabilità, lungi dal costituire un elemento a sostegno della tesi sostenuta dal primo giudice, rappresenta la conferma della circostanza che, anche laddove i vantaggi siano ravvisabili, non è affatto preclusa la configurabilità del danno. Anzi, quest’ultimo rappresenta una precondizione rispetto alla valutazione dei vantaggi.
Nel rendere praticabile una stima dei vantaggi che si assumono irradiarsi dalla condotta censurabile, è logicamente presupposta l’esistenza di un danno.
Pertanto, l’esito di un eventuale giudizio nel quale sia prospettata una simile evenienza non sarà, ordinariamente l’assoluzione del convenuto per mancanza di responsabilità (conseguente alla constatata assenza di uno degli elementi della fattispecie – cioè del danno), bensì la sua condanna seppure al pagamento di una somma minore di quella che è stata la perdita patrimoniale subita dall’ente danneggiato.
A ben vedere, poi, questa prospettiva d’indagine è inappagante anche considerando che, al verificarsi di una dissipazione di risorse dell’ente, poco rileva, per l’ente, se quelle risorse sono confluite nella disponibilità di un ente diverso, sono state totalmente vaporizzate (si pensi alla distruzione di un bene dell’Amministrazione) o sono fuoriuscite dal perimetro pubblico (si pensi all’impossessamento di somme pubbliche da parte di un privato). Per l’ente, infatti, la conseguenza di quella condotta dissipatoria è la perdita di mezzi per far fronte ai bisogni.
Ebbene, deve pertanto escludersi che, per effetto di una mera operazione contabilistica, l’acquisizione dei due beni (o del loro corrispondente valore in denaro) al bilancio dello Stato costituisca una circostanza tale da elidere tout court tali poste dal novero del danno risarcibile.