Il Comune chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione della disposizione che disciplina i compensi degli avvocati interni all’ente (art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90 del 2014) e, in particolare, sulla corretta determinazione del limite massimo di tali compensi, coincidente con lo stanziamento dell’esercizio 2013.
La disposizione individua uno specifico limite di finanza pubblica: i compensi professionali spettanti in caso di compensazione integrale delle spese possono essere corrisposti nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, il quale, a sua volta, non può superare il corrispondente stanziamento dell’esercizio 2013.
Sull’interpretazione di tale limite, allorché lo stanziamento dell’esercizio 2013 risulti assente, meramente figurativo o sottostimato per errore tecnico, si è formato un orientamento consolidato e convergente delle Sezioni regionali di controllo, favorevole alla possibilità di ricostruirne o rideterminarne l’entità. Va peraltro precisato che la questione non è mai stata rimessa alla Sezione delle autonomie, né alle Sezioni riunite in sede di controllo, sicché l’orientamento, per quanto uniforme, è di formazione esclusivamente territoriale.
Quindi al primo quesito può dunque darsi risposta affermativa: se per effetto del riferimento allo stanziamento del 2013, consegua assenza o sottostima dello stanziamento corrente, questo può essere rideterminato a valere per gli esercizi futuri (evidentemente in rapporto al contenzioso in essere ed alle sue stime di rischio di soccombenza o di aspettativa di successo effettuate per le necessità di determinazione del fondo contenzioso).
La giurisprudenza di questa Corte, con i pareri espressi da alcune Sezioni regionali, ha suggerito distinti criteri di ricostruzione del parametro, non alternativi ma utilizzabili in ragione della situazione concreta dell’ente: (i) il criterio del «dovuto», per cui il parametro è pari alla somma complessiva che l’ente avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nell’esercizio 2013 in esecuzione della propria regolamentazione contrattuale (Sezione Liguria, deliberazione n. 82/2015/PAR; Sezione Puglia, deliberazioni nn. 200/2016/PAR e 97/2019/PAR); (ii) il criterio del «contenzioso pendente», per cui rilevano le somme che avrebbero dovuto essere stanziate in relazione ai ricorsi pendenti nel 2013, ponderate per il grado di probabilità dell’esito della vertenza, in coerenza con il paragrafo 5.2, lett. a), dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (criterio introdotto dalla Sezione Piemonte, deliberazione n. 20/2018/PAR, e sviluppato, con l’espresso aggancio al principio contabile, dalla Sezione Veneto, deliberazione n. 131/2021/PAR, e dalla Sezione Abruzzo, deliberazione n. 286/2024/PAR); (iii) la clausola aperta dell’«altra modalità ritenuta idonea dall’Ente», rimessa alla sua autonoma e prudenziale valutazione (Sezione Puglia, deliberazione n. 200/2016/PAR; Sezione Sardegna, deliberazione n. 118/2016/PAR; Sezione Veneto, deliberazione n. 131/2021/PAR).
Il criterio prospettato dal Comune corrisponde a quello sub (ii) e risulta pertanto ammissibile, oltre che razionale e ragionevole, in quanto concilia il parametro di ponderazione corrispondente all’anno 2013 – che secondo la volontà del legislatore deve rimanere l’anno di riferimento – con la mole del contenzioso pendente all’attualità. La sua concreta applicazione presuppone, tuttavia, il rispetto del principio di competenza finanziaria — dovendo rilevare i soli compensi di competenza dell’esercizio 2013, con esclusione dei giudizi conclusi in esercizi anteriori e senza che il tetto possa essere superato artificiosamente (Sezione Liguria, deliberazione n. 76/2021/PAR; Sezione Campania, deliberazione n. 121/2022/PAR) — nonché la coerenza con i regolamenti e gli accordi negoziali dell’Ente.