Vaccino obbligatorio, si o no? Ma ciò che manca è il fondo indennizzi

Vaccino contro il COVID-19: renderlo obbligatorio o no? Molti, anche autorevoli autori, stanno dibattendo su tale tema, e molti cittadini e politici a loro volta dibattono sui social esprimendo le proprie posizioni. In tutto ciò, però, si è dimenticato un “tassello” fondamentale: il fondo indennizzi.

Continue reading

La legge contro i furbetti del cartellino dichiarata parzialmente incostituzionale: una fine annunciata.

Con la sentenza n. 61 depositata il 10 aprile 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016, che prevedeva, tra l’altro, il danno all’immagine della pubblica amministrazione da parte del dipendente assenteista, nella misura predeterminata di almeno sei mensilità.
La Corte ha ritenuto che non fosse presente nella legge delega la possiblità di introdurre modalità di stima e quantificazione del danno all’immagine, poichè così si è costituita una un’autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega.

Purtroppo la decisione non coglie di sorpresa, perchè già prima dell’emanazione del decreto legislativo la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato avevano espresso forti dubbi sulla disposizione ora dichiarata illegittima.

Infatti la Corte dei Conti, nel, documento per l’audizione del 16 maggio 2016, al punto “6. Il danno all’immagine dell’amministrazione”, aveva dichiarato:” Le previsioni di cui si parla, per quanto in astratto condivisibili, ineriscono, tuttavia, a una materia – la responsabilità amministrativa e la relativa giurisdizione – decisamente estranea all’ambito oggettivo della legge di delega, né si può dire che esse si pongano “in coerente sviluppo” e in una logica di “completamento” con le scelte del legislatore delegante, così legittimando – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (v., fra le altre,
Corte cost. n. 219/2013 4 ) – l’intervento del legislatore delegato”

Analoga osservazione era stata pure formulata dal Consiglio di Stato nel suo parere parere n. 864/2016:” Il punto, che però qui rileva, è se una procedura così come formalmente e puntualmente disciplinata dal comma 3-quater rientri o meno nell’ambito del potere delegato al Goveno dal legislatore delegante.
Sotto il profilo del rispetto della delega e del criterio direttivo fissato dall’articolo 17, comma 1, lett. s), della legge delega, la Sezione nutre invero seri dubbi in ordine alla compatibilità con essi della disposizione in esame.”

Quindi, dovrebbe essere evidente che in uno Stato democratico e di diritto i decisori politici non possono emanare provvedimenti che costituiscono uno “strappo” all’ordinamento giuridico esistente, pena, come in questo caso, disordine e incertezza normativa.

L’incompatibilità non si applica ai meri soci di capitale non coinvolti nella gestione delle farmacie

Corte Costituzionale, sentenza n. 11 dep 5 febbraio 2020

L’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo – che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale –, coerente (quella incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest’ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità. Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio.

Essendo, dunque, consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991.