Alcune novità per le prenotazioni e la disdetta delle prestazioni sanitarie dopo il decreto “liste d’attesa”

Il provvedimento in questione è il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Dal lato utente/cittadino, le maggiori novità sono previste dall’articolo 3, che reca “Disposizioni per l’adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie”.

Qui esamineremo alcune novità, senza pretesa di esaustività, ed in particolare

  • tempi certi e omogenei per la disdetta delle prenotazioni;
  • importi non eccessivi da pagare in caso di mancata disdetta;
  • il diritto di essere avvisati nell’imminenza dell’appuntamento e un sistema telematico di disdetta

A prima vista sembrerebbe che cambi poco o nulla, ma vedremo per ogni punto le differenze rispetto alla previgente normativa.

Tempi certi e omogenei per la disdetta delle prenotazioni.

L’art. 3 comma 5 del DL 73/2024 recita:”Il CUP attiva un sistema di disdetta delle prenotazioni, per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell’erogazione della prestazione, anche da remoto

Quindi il decreto liste d’attesa fissa un termine di “due giorni lavorativi” per effettuare la disdetta. Qual è la novità rispetto alla previgente legislazione?

La norma di riferimento è il d.lgs. 124/1998, che all’art. 3 comma 15 recita(va):” L’utente che non si presenti ovvero non preannunci l’impossibilità di fruire della prestazione prenotata è tenuto, ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione”.

Come è facile avvedersi, la normativa prima non prevedeva nessun termine certo per effettuare la disdetta della prenotazione, così ogni Regione ha dovuto emanare una propria normativa (con linee guida, leggi regionali, deliberazioni della Giunta Regionale, ecc…). Da tale “autonomia” è derivato un panorama abbastanza eterogeneo. Volendo fare degli esempi, ecco i tempi di disdetta pubblicati sui siti di alcune aziende sanitarie (anche se sono in rapida evoluzione):

Ausl di Modena: 2 gg lavorativi 

Ausl di Reggio Emilia: 3 gg lavorativi

ASST Lariana : 3 gg lavorativi

Tutte le ULSS del Veneto (da qualche giorno): 4 giorni lavorativi; in alcuni casi escludendo dal novero dei giorni lavorativi il sabato.

Toscana: 48 ore prima

Udine: 3 giorni prima

Asl 4 della Liguria: 48 ore

Asl Roma 6: 2 giorni lavorativi pieni

E’ evidente la diversità sul territorio nazionale. Si va da un minimo di 48 ore (senza fare la distinzione tra giorni lavorativi o meno), fino ai 4 giorni lavorativi, addirittura escludendo il sabato.

Il nuovo decreto, invece, prevede due giorni lavorativi, e tale previsione, essendo contenuta in una norma nazionale senza possibilità di diversa formulazione data alle Regioni, costituisce uno standard di servizio a cui tutte le Regioni devono attenersi.

Ogni diversa disciplina regionale, dal momento di entrata in vigore del decreto (08/06/2024) deve intendersi caducata. Anche se la piena attuazione della norma, che prevede un sistema telematico di prenotazione e disdetta, si potrà avere solo con le linee di indirizzo da adottare con decreto del Ministro della Salute, già ora la norma riguardo ai tempi di disdetta è abbastanza precisa e non necessita di ulteriori specificazioni. Peraltro la giurisprudenza è sempre stata concorde che quando è riconosciuto un diritto al cittadino, questo non può essere subordinato ad un adempimento della medesima pubblica amministrazione, a meno che non sia assolutamente necessario (p.es., nel caso concreto, il sistema telematico di prenotazione e disdetta).

Importi non eccessivi da pagare in caso di mancata disdetta

Anche in materia di pagamento degli importi da richiedere all’assistito in caso di mancata disdetta, il panorama delle disposizioni regionali è stato abbastanza variegato, stavolta senza una reale motivazione giuridica. Infatti il già citato art. 3 comma 15 del d.lgs. 124/1998  recita(va):”L’utente che non si presenti ovvero non preannunci l’impossibilità di fruire della prestazione prenotata è tenuto, ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione

Quindi era chiaro che l’assistito dovesse pagare solamente il ticket. Invece alcune Regioni, secondo me andando oltre l’autonomia organizzativa riconosciuta dalla legge nazionale, hanno previsto che in caso di mancata disdetta l’utente fosse tenuto al pagamento del costo della prestazione come fissato dal nomenclatore tariffario. Per fare un esempio, per una risonanza magnetica il nomenclatore tariffario riconosce spesso anche importi sopra i 300 euro. 

Due utenti, quindi, di diverse regioni che avessero dimenticato la disdetta di una risonanza magnetica, avrebbero dovuto pagare 36 euro o 336 euro a secondo della Regione dell’azienda sanitaria. E’ evidente l’esistenza di una disparità senza nessuna motivazione di carattere logico-giuridico.

Con il decreto “liste d’attesa” il legislatore torna a ribadire all’art. 3 comma 7 che “le ipotesi in cui l’assistito, anche se esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita”; in sintesi, è dovuto il solo ticket.

Il diritto di essere avvisati nell’imminenza dell’appuntamento e di poter disdire immediatamente

Il DL 73/2024 all’art. 3 comma 5 stabilisce che “Il CUP attiva un sistema di disdetta delle prenotazioni, per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell’erogazione della prestazione, anche da remoto

Già in alcune aziende sanitarie e/o in alcune Regioni si erano implementati sistemi automatici che ricordavano l’appuntamento, in particolare con SMS o email. Il sistema previsto dal decreto, però, non è un sistema per ricordare l’appuntamento, ma per gestire la disdetta. Non a caso è chiamato dal Legislatore “sistema di disdetta”.

Quindi non sarà più sufficiente per l’azienda sanitaria “ricordare” l’appuntamento, rinviando ad altri sistemi, magari telefonici e farraginosi, per un’eventuale disdetta, ma nel messaggio dovrà essere presente il link o comunque un’informazione per disdire con immediatezza la prestazione prenotata.

Vi è anche da evidenziare che ora è nato “il diritto di essere avvisati”, mentre prima tuttalpiù poteva essere una modalità organizzativa dell’azienda sanitaria.

La conseguenza non è da poco, poichè in caso di mancato “avviso” (con onere della prova a carico dell’azienda sanitaria), il cittadino potrebbe anche eccepire tale inadempimento per non pagare la “multa” per mancata disdetta, secondo l’antico brocardo latino “inadimplenti non est adimplendum” (all’inadempiente non è dovuto l’adempimento).

Comments are closed.