Ancora alle Sezioni Unite la questione delle sorti di un mutuo collegato all’Euribor, a seguito dell’intesa illecita delle banche tra il 2005 e il 2008

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 28772 del 7 novembre 2024

Il Collegio rileva che sulla questione posta dal secondo motivo di ricorso, con , la Prima Sezione civile, a seguito del contrasto palesatosi tra l’orientamento giù espresso da questa Sezione (nell’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 e nella successiva sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024) e quello della Sezione Prima, ha trasmesso il ricorso alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sulle seguenti questioni:

se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi, parametrata all’indice Euribor, costituisca un negozio “a valle” rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione UE con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016; oppure se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;

se l’alterazione dell’Euribor, a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi, rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo, parametrata su tale indice, per indeterminabilità dell’oggetto, o, piuttosto, costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.

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