Non aver adottato in tempo misure contro il COVID in un ospedale, configura il reato di epidemia colposa? Alle Sezioni Unite la risposta

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ordinanza n. 42614 dep. 21 novembre 2024

Con sentenza in data 28.3.2024 il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, ha assolto perché il fatto non sussiste X dal reato di cui agli artt. 40, comma 2, 438, comma 1, e 452, comma 1, n. 2, cod. pen. perché, quale sub delegato del datore di lavoro ex art. 16, comma 3 bis, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed inosservanza degli obblighi di cui all’art. 77, comma 4, lett. h) d.lgs. cit., non fornendo ai lavoratori dell’Ospedale civico i necessari dispositivi di protezione individuale in numero idoneo contro la diffusione del Sars-CoV2 all’interno dell’Ospedale, non assicurando ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata sul rischio biologico, mediante le condotte meglio descritte nel capo di imputazione, e non adottando misure collettive ed individuali di protezione dal rischio biologico da Sars CoV2, cagionava un’epidemia nell’Ospedale (marzo- aprile 2020). Il Tribunale ha ritenuto che il reato di epidemia possa essere integrato soltanto dalla condotta di diffusione di germi patogeni che implica un comportamento attivo, sicché non può configurarsi il delitto de quo se la condotta si é concretizzata in forma omissiva, trattandosi di modalità diverse da quelle contemplate dalla norma incriminatrice.

Dalle pronunce della giurisprudenza emerge che non é pacifica l’incompatibilità tra reati a forma vincolata e condotta omissiva; sicché, anche a ritenere che non si sia in presenza di un reato a mezzo vincolato, può ammettersi la commissione di tali reati con condotta omissiva.

Alla stregua di quanto esposto, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la rinnessione del ricorso alle Sezioni Unite ex art. 618 cod. proc. pen. Se è vero che la rimessione facoltativa di una questione di diritto alle Sezioni Unite, alla stregua della predetta norma richiede la ravvisabilità di un contrasto sufficientemente consolidato, sì che risulti superata la soglia dell’ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento per essere sedimentate posizioni delle quali non è prevedibile l’ulteriore evoluzione (vedi Sez. 4, n. 7032 del 19.7.2018, dep. 2019, in motivazione; Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019; Rv. 277559), deve tuttavia rilevarsi come non sono mancati casi in cui detta rinnessione, affidata alla discrezionalità del giudice di legittimità, sia stata disposta anche in ipotesi di contrasto solo potenziale (vedi Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266593). La decisione del presente ricorso deve essere, quindi, rimessa alle Sezioni Unite dipendendone l’esito dalla soluzione della seguente questione giuridica controversa: “Se il reato di cui agli artt. 438, comma 1 e 452, comma 1, n. 2 cod. pen. possa essere realizzato anche in forma omissiva”

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