Prestazioni aggiuntive dei sanitari: tutti i dubbi sull’imposta sostitutiva in tre risposte dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, risposte ad interpello n. 263, 264 e 265 del 17 dicembre 2024

Risposta n. 263 L’Istante chiede se le  prestazioni orarie aggiuntive assoggettabili all’imposta sostitutiva siano: 

a.      tutte le prestazioni orarie aggiuntive purché disciplinate nell’ambito della  contrattazione collettiva aziendale; 

b.      solo le prestazioni orarie aggiuntive finalizzate al recupero delle liste d’attesa; 

c.      le prestazioni orarie aggiuntive legate al recupero delle liste di attesa e alla  carenza di personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL dell’area della dirigenza.

Risposta: in generale, l’imposta sostitutiva, prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 73  del  2024, trova  applicazione  sui  compensi  erogati  per tutte le  prestazioni  aggiuntive  oggetto  dell’articolo  89,  comma  2,  del  CCNL  Area  Sanità  ­  triennio  2019­2021  e  dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità ­ triennio 2019­2021  applicabili rispettivamente alle categorie dei dirigenti medici e del personale sanitario  del Comparto Sanità. Inoltre,  ai  sensi  dell’articolo  89,  comma  6,  del  CCNL  Area  sanità  ­  triennio  2019­2021, tra le prestazioni aggiuntive di cui al comma 2 possono essere ricompresi  anche i servizi di guardia notturna

Rispota n. 264 L’Istante chiede: 

1)  se l’applicazione  dell’aliquota  del  15  per  cento  debba  riguardare tutte le  tipologie di prestazioni aggiuntive previste dall’articolo 89 del CCNL Area Sanità del 23 gennaio 2024, sia quelle previste dal comma 2, sia quelle previste dal comma 6, o  esclusivamente quelle finalizzate all’abbattimento delle liste d’attesa

2)     se la suddetta detassazione debba riguardare le sole prestazioni aggiuntive  svolte dall’8 giugno 2024 in poi, oppure anche quelle svolte prima di tale data, ma non  ancora liquidate

3)     se la tassazione al 15 per cento vada applicata anche ai compensi erogati per  le prestazioni aggiuntive rese anche dai «medici convenzionati specialisti ambulatoriali,  a seguito di accordo sottoscritto con le OO.SS. di categoria ai sensi dell’art. 41 dell’Accordo Collettivo Nazionale 4/4/2024», tenuto conto che gli stessi forniscono le  loro prestazioni al fine di  abbattere delle liste d’attesa.

Risposta 1-  l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 7 del decreto legge n.  73 del 2024, trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive  oggetto  del  richiamato  articolo  89,  comma  2  e  dell’articolo  7,  comma  1,  lettera  d) dei Contratti collettivi nazionali applicabili rispettivamente alle categorie dei dirigenti  medici e del personale sanitario del Comparto Sanità. Inoltre,  ai  sensi  dell’articolo  89,  comma  6,  del  CCNL  Area  sanità  ­  triennio  2019­2021, tra le prestazioni aggiuntive di cui al comma 2 possono essere ricompresi  anche i servizi di guardia notturna

Risposta 2- La disposizione, dunque, prevede l’applicazione secondo un principio di cassa con riferimento ai compensi erogati dall’8 giugno 2024. Al riguardo, sulla base del principio di cassa, si ritiene che l’imposta sostitutiva  di cui all’articolo 7 del decreto debba essere applicata a tutti i compensi erogati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di svolgimento della prestazione.

Risposta 3- Si ritiene che l’imposta sostitutiva in commento non  possa essere applicata ai dirigenti e al personale sanitario delle strutture convenzionate  con il SSN ai quali non si rendono applicabili i richiamati contratti collettivi.

Risposta n. 265 L’Istante chiede: ­        

– se l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 73 del  2024 debba essere applicata esclusivamente alle prestazioni aggiuntive finanziate dalla  legge n. 213 del 2023 o a tutte le prestazioni aggiuntive cui l’Istante fa ricorso, previste  dall’articolo 89, comma 2, del CCNL dell’area Sanità relativo al triennio 2019­2021, e dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità,  indipendentemente dalla fonte di finanziamento; ­      

–  se il medesimo articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024 debba essere  applicato a tutte le prestazioni aggiuntive, sia finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa,  sia finalizzate a far fronte alle carenze di organico

Risposta: si ritiene che ai fini dell’applicazione dell’imposta  sostitutiva  prevista  dall’articolo  7  del  decreto,  non  è  rilevante l’origine  delle  fonti  di  finanziamento adoperate dall’Istante per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive  svolte dai propri dipendenti. Con  riferimento  al  secondo  quesito  posto  dall’Istante,  occorre  evidenziare  che  l’articolo  7  del decreto in  esame  richiama  espressamente le  prestazioni  aggiuntive  di  cui  all’articolo  89,  comma  2,  del  CCNL  Area  Sanità  ­  triennio  2019­2021  del  23  gennaio 2024 e all’articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità, triennio  2019­2021. Pertanto, l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 73 del  2024, trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive oggetto  del richiamato articolo 89, comma 2 e dell’articolo 7, comma 1, lettera d), dei Contratti  collettivi nazionali applicabili rispettivamente alle categorie dei dirigenti medici e del  personale sanitario del Comparto Sanità.

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