Agenzia delle Entrate, risposte ad interpello n. 263, 264 e 265 del 17 dicembre 2024
Risposta n. 263 L’Istante chiede se le prestazioni orarie aggiuntive assoggettabili all’imposta sostitutiva siano:
a. tutte le prestazioni orarie aggiuntive purché disciplinate nell’ambito della contrattazione collettiva aziendale;
b. solo le prestazioni orarie aggiuntive finalizzate al recupero delle liste d’attesa;
c. le prestazioni orarie aggiuntive legate al recupero delle liste di attesa e alla carenza di personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL dell’area della dirigenza.
Risposta: in generale, l’imposta sostitutiva, prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024, trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive oggetto dell’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità triennio 20192021 e dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità triennio 20192021 applicabili rispettivamente alle categorie dei dirigenti medici e del personale sanitario del Comparto Sanità. Inoltre, ai sensi dell’articolo 89, comma 6, del CCNL Area sanità triennio 20192021, tra le prestazioni aggiuntive di cui al comma 2 possono essere ricompresi anche i servizi di guardia notturna
Rispota n. 264 L’Istante chiede:
1) se l’applicazione dell’aliquota del 15 per cento debba riguardare tutte le tipologie di prestazioni aggiuntive previste dall’articolo 89 del CCNL Area Sanità del 23 gennaio 2024, sia quelle previste dal comma 2, sia quelle previste dal comma 6, o esclusivamente quelle finalizzate all’abbattimento delle liste d’attesa
2) se la suddetta detassazione debba riguardare le sole prestazioni aggiuntive svolte dall’8 giugno 2024 in poi, oppure anche quelle svolte prima di tale data, ma non ancora liquidate
3) se la tassazione al 15 per cento vada applicata anche ai compensi erogati per le prestazioni aggiuntive rese anche dai «medici convenzionati specialisti ambulatoriali, a seguito di accordo sottoscritto con le OO.SS. di categoria ai sensi dell’art. 41 dell’Accordo Collettivo Nazionale 4/4/2024», tenuto conto che gli stessi forniscono le loro prestazioni al fine di abbattere delle liste d’attesa.
Risposta 1- l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024, trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive oggetto del richiamato articolo 89, comma 2 e dell’articolo 7, comma 1, lettera d) dei Contratti collettivi nazionali applicabili rispettivamente alle categorie dei dirigenti medici e del personale sanitario del Comparto Sanità. Inoltre, ai sensi dell’articolo 89, comma 6, del CCNL Area sanità triennio 20192021, tra le prestazioni aggiuntive di cui al comma 2 possono essere ricompresi anche i servizi di guardia notturna
Risposta 2- La disposizione, dunque, prevede l’applicazione secondo un principio di cassa con riferimento ai compensi erogati dall’8 giugno 2024. Al riguardo, sulla base del principio di cassa, si ritiene che l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 7 del decreto debba essere applicata a tutti i compensi erogati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di svolgimento della prestazione.
Risposta 3- Si ritiene che l’imposta sostitutiva in commento non possa essere applicata ai dirigenti e al personale sanitario delle strutture convenzionate con il SSN ai quali non si rendono applicabili i richiamati contratti collettivi.
Risposta n. 265 L’Istante chiede:
– se l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024 debba essere applicata esclusivamente alle prestazioni aggiuntive finanziate dalla legge n. 213 del 2023 o a tutte le prestazioni aggiuntive cui l’Istante fa ricorso, previste dall’articolo 89, comma 2, del CCNL dell’area Sanità relativo al triennio 20192021, e dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità, indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
– se il medesimo articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024 debba essere applicato a tutte le prestazioni aggiuntive, sia finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa, sia finalizzate a far fronte alle carenze di organico
Risposta: si ritiene che ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 7 del decreto, non è rilevante l’origine delle fonti di finanziamento adoperate dall’Istante per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive svolte dai propri dipendenti. Con riferimento al secondo quesito posto dall’Istante, occorre evidenziare che l’articolo 7 del decreto in esame richiama espressamente le prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità triennio 20192021 del 23 gennaio 2024 e all’articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità, triennio 20192021. Pertanto, l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024, trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive oggetto del richiamato articolo 89, comma 2 e dell’articolo 7, comma 1, lettera d), dei Contratti collettivi nazionali applicabili rispettivamente alle categorie dei dirigenti medici e del personale sanitario del Comparto Sanità.