Danno erariale da omesso aggiornamento degli oneri di urbanizzazione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 48 del 14 aprile 2025


Il danno sarebbe stato causato dalla mancata applicazione, presso il Comune, degli aggiornamenti annuali delle tariffe relative agli oneri di urbanizzazione e ai contributi sul costo di costruzione, come previsto dalla normativa vigente, per un periodo di oltre 15 anni (dal 2007 al 2022).


Nel merito, la domanda risulta fondata e merita accoglimento.


La sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave in capo al convenuto emerge con evidenza, alla luce della sua posizione apicale quale responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e SUAP del Comune nel periodo oggetto di scrutinio. In tale ruolo, egli non solo aveva l’obbligo di garantire l’adeguamento annuale delle tariffe inerenti agli oneri di urbanizzazione e ai contributi sul costo di costruzione, in conformità alle variazioni ISTAT, come imposto dalla normativa vigente, ma doveva altresì attivare tempestive misure di recupero del credito.

L’omessa attuazione di tali obblighi e la prolungata inerzia del convenuto configurano quindi una condotta omissiva connotata da grave negligenza, che si sostanzia in un’inadempienza rispetto ai doveri istituzionali e agli obblighi normativi, con conseguente pregiudizio per l’ente pubblico.


La relazione eziologica tra l’omissione contestata e il pregiudizio erariale si ravvisa nella definitiva compromissione del diritto dell’ente alla riscossione delle somme dovute, per effetto dell’intervenuta prescrizione. Sul punto, la giurisprudenza consolidata afferma che, nell’ambito della responsabilità amministrativa, il nesso di causalità deve essere accertato sulla base del criterio del “più probabile che non”, in conformità ai principi probatori propri del giudizio contabile. Tale criterio implica che, in assenza della condotta omissiva imputabile al convenuto, l’ente avrebbe potuto procedere alla riscossione degli importi aggiornati ed evitare la perdita definitiva delle relative entrate per effetto della prescrizione.


Tuttavia, è necessario considerare anche l’incidenza di altri fattori concorrenti nella determinazione del danno. Infatti, in base alla regola generale della responsabilità parziaria, che informa il giudizio contabile, quando il pregiudizio economico lamentato dall’ente pubblico non è riconducibile in via esclusiva alla condotta del soggetto convenuto, si rende necessaria una valutazione complessiva che tenga conto dell’incidenza di altri elementi eziologicamente rilevanti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, applicando il criterio probabilistico e tenuto conto del concorso di altri fattori nella determinazione del danno, si reputa congruo quantificare l’apporto causale del convenuto nella misura del 60% dell’ammontare residuo del danno non prescritto.

Ne consegue la rideterminazione dell’importo della condanna nella misura di 147.795,64 euro.

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