Corte Costituzionale, sentenza n. 137 dep. 28 luglio 2025
L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, è quella, dunque, che, muovendo dalla valorizzazione del relativo tenore testuale, circoscrive la preclusione probatoria ai soli elementi informativi aventi contenuto univocamente «a favore del contribuente», da intendersi «come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell’eventuale pretesa dell’amministrazione finanziaria». Dall’ambito applicativo della sanzione si devono, conseguentemente, escludere «quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra se) un contenuto, per così dire, misto, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente».
Infine, ampliando il principio già affermato dalla Corte di cassazione con riguardo ai documenti e alle informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria, la Corte ha escluso che l’onere della produzione pre-contenziosa possa riguardare altresì elementi informativi che l’amministrazione stessa potrebbe ottenere mediante semplice interrogazione delle banche dati nella sua disponibilità.La conclusione cui giunge la Corte è, dunque, che, «così ridimensionata e intesa, la norma censurata è idonea a inserirsi nel più ampio contesto dell’evoluzione dei rapporti tra “autorità” e “consenso” e del tentativo di un graduale abbandono, da parte del legislatore tributario italiano, della risalente visione autoritaria del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente a favore di una progressiva partecipazione di quest’ultimo al procedimento”.