La distinzione tra distacco (sindacale) e aspettativa (sindacale) è illustrata anche dal CCNQ 04.12.2017. Per quanto concerne il distacco è disciplinato dall’articolo 7, mentre l’aspettativa dall’articolo 15.
Già la Ragioneria territoriale competente aveva osservato che le aspettative non sono equiparabili al distacco, in quanto “le norme attributive di vantaggi economici non sono soggette ad interpretazione analogica, se il legislatore ha affermato la piena utilità del periodo di distacco ai fini della progressione, ma non altrettanto ha fatto per l’aspettativa non retribuita, da ciò non può che desumersi la volontà di negare che al dipendente in aspettativa non retribuita possa riconoscersi come utile il periodo stesso ai fini dell’anzianità…
Dalle disposizioni riportate risulta in maniera cristallina che l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali si deve distinguere nettamente dall’istituto del distacco. Infatti, mentre aspetto caratteristico dell’aspettativa è la carenza di prestazione lavorativa per tutto il tempo in cui si riveste la carica elettiva o sindacale, nell’istituto del distacco, invece, il rapporto di lavoro non perde la sua efficacia e non pone in moratoria le sue contrapposte obbligazioni fondamentali, modificandosi solo in relazione al soggetto che temporaneamente diventa il beneficiario e il destinatario della prestazione lavorativa, con la conseguenza che solo nel primo caso si giustifica la sospensione dell’adempimento degli obblighi retributivi gravanti sul datore di lavoro, mentre nella seconda ipotesi tali obblighi permangono su quest’ultimo (cfr.ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenza n. 4252 del 2019 e Corte di Cassazione, sentenza n. 5661 del 1999).
Alla luce di quanto detto emerge che il provvedimento sottoposto a controllo successivo di legittimità non ha fatto buon governo delle disposizioni sopra citate, poiché ha riconosciuto l’utilità dell’aspettativa e dell’aspettativa semi-aspettativa sindacali non retribuite ai fini della progressione di carriera, nonostante si traducano in una sospensione dell’attività lavorativa, che, pertanto, non può essere computata nel calcolo del periodo di servizio, salvo che sussista una specifica norma che lo preveda (si veda, a titolo esemplificativo, l’articolo 11 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, il quale prevede per i magistrati ordinari che “Il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell’articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell’anzianità di servizio”; tale disposizione riguarda, peraltro, la diversa ipotesi di aspettativa retribuita, ma conferma quanto più sopra detto).
In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa (Adunanza Generale del Consiglio di Stato n.1051/2023), la quale ha ritenuto «legittimamente non computabile ai fini dell’anzianità di ruolo il periodo di aspettativa sindacale».
Da quanto detto discende che il provvedimento sottoposto a controllo successivo è illegittimo