A differenza del distacco sindacale, l’aspettativa sindacale non si computa  nel calcolo dell’anzianità di servizio


Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 147 del 22 settembre 2025


La distinzione tra distacco (sindacale) e aspettativa (sindacale) è illustrata anche dal CCNQ 04.12.2017. Per quanto concerne il distacco è disciplinato dall’articolo 7, mentre l’aspettativa dall’articolo 15.
Già la Ragioneria territoriale competente aveva osservato che le aspettative non sono  equiparabili al distacco, in quanto “le norme attributive di vantaggi economici non sono soggette ad interpretazione analogica, se il legislatore ha affermato la piena utilità del periodo di distacco ai fini della progressione, ma non altrettanto ha fatto per l’aspettativa non retribuita, da ciò non può che desumersi la volontà di negare che al dipendente in aspettativa non retribuita possa riconoscersi come utile il periodo stesso ai fini dell’anzianità…


Dalle disposizioni riportate risulta in maniera cristallina che l’aspettativa dei lavoratori  chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali si deve distinguere  nettamente dall’istituto del distacco. Infatti, mentre aspetto caratteristico dell’aspettativa è  la carenza di prestazione lavorativa per tutto il tempo in cui si riveste la carica elettiva o  sindacale, nell’istituto del distacco, invece, il rapporto di lavoro non perde la sua efficacia e  non pone in moratoria le sue contrapposte obbligazioni fondamentali, modificandosi solo  in relazione al soggetto che temporaneamente diventa il beneficiario e il destinatario della  prestazione lavorativa, con la conseguenza che solo nel primo caso si giustifica la  sospensione dell’adempimento degli obblighi retributivi gravanti sul datore di lavoro,  mentre nella seconda ipotesi tali obblighi permangono su quest’ultimo (cfr.ex plurimis,  Consiglio di Stato, sentenza n. 4252 del 2019 e Corte di Cassazione, sentenza n. 5661 del  1999).


Alla luce di quanto detto emerge che il provvedimento sottoposto a controllo successivo  di legittimità non ha fatto buon governo delle disposizioni sopra citate, poiché ha  riconosciuto l’utilità dell’aspettativa e dell’aspettativa semi-aspettativa sindacali non  retribuite ai fini della progressione di carriera, nonostante si traducano in una sospensione  dell’attività lavorativa, che, pertanto, non può essere computata nel calcolo del periodo di  servizio, salvo che sussista una specifica norma che lo preveda (si veda, a titolo  esemplificativo, l’articolo 11 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, il quale prevede per i magistrati  ordinari che “Il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati  nell’articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 è computato a tutti gli effetti ai fini  pensionistici e dell’anzianità di servizio”; tale disposizione riguarda, peraltro, la diversa ipotesi  di aspettativa retribuita, ma conferma quanto più sopra detto).
In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa (Adunanza Generale  del Consiglio di Stato n.1051/2023), la quale ha ritenuto «legittimamente non computabile ai  fini dell’anzianità di ruolo il periodo di aspettativa sindacale».
Da quanto detto discende che il provvedimento sottoposto a controllo successivo è  illegittimo  

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