Incarichi di lavoro autonomo dissimulanti lavoro dipendente: come risarcimento non basta l’indennità per danno comunitario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 15429 del 20/05/2026

L’indennità risarcitoria di cui all’art 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, ratione temporis vigente, esaurisce i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto dell’indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, egli ha diritto a essere regolarmente retribuito e al computo unitario di tali periodi ai fini dell’anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità, non potendo la liquidazione del “danno comunitario” limitare il diritto alle differenze retributive, che discende dal principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato con un ente pubblico non economico, anche se affetto da nullità perché vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c..

Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un caso di reiterazione di contratti di lavoro autonomo dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato, aveva riconosciuto al lavoratore le differenze retributive maturate, in relazione al corretto inquadramento giuridico, ex art. 2126 c.c.

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