Agenti contabili e debito di custodia: le istruzioni operative in violazione di legge non giustifica l’incompleta compilazione del conto giudiziale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 256 del 22 settembre 2026


Considerato che la finalità del conto non è certo quella di valutare la condotta dell’agente contabile e la sua eventuale addebitabilità, bensì, oggettivamente, quella di riscontrare la regolarità del conto e della gestione rispetto ai modelli legali come specificati da parte del legislatore, assume valenza assolutamente recessiva, rispetto a tale valutazione, la circostanza, pure evidenziata da parte dell’agente contabile e dall’Amministrazione, che le istruzioni operative fornite da Azienda Zero – di fatto discostandosi rispetto a quanto richiesto dalla legge – avessero indicato la sufficienza dell’indicazione nel conto giudiziale dei beni in termini di quantità e non di valore, di fatto rimettendo le attività di verifica del valore dei beni giacenti in magazzino allo strumento del bilancio.


Giova infatti nuovamente ribadire la sostanziale differenza della finalità cui assolve il conto giudiziale (mera verifica della regolarità della gestione dell’agente e assenza di ammanchi), rispetto a quelle di verifica patrimoniale complessiva e autorizzativa delle successive gestioni del bilancio di esercizio, senza che sia consentito, in violazione delle regole di legge sopra ricordate, confondere le due funzioni ai fini del controllo dell’attività dell’agente contabile, rimettendo in via di fatto alla Corte dei conti di sopperire alle carenze formali e sostanziali del conto (e di sostituirsi all’agente contabile) nella completa rappresentazione dei fatti di gestione, attraverso l’estrapolazione degli elementi informativi mancanti da separati e parziali prospetti contabili (che avrebbero dovuto, invece e necessariamente, essere trasmessi alla Corte dei conti).


In conclusione, il Collegio condivide quanto evidenziato dal magistrato istruttore del conto in relazione all’inidoneità del conto a rappresentare compiutamente la gestione del consegnatario di beni, in violazione delle norme di legge sopra richiamate.

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