La revoca dell’accreditamento per carenza ab origine dei requisiti strutturali, determina la nullità degli accordi contrattuali stipulati in medio tempore



Corte di Cassazione, ordinanza n. 25021 del 6 settembre 2026


La Corte gia in passato con ordinanza interlocutoria n.33216/2023 aveva rilevato che parte controricorrente Azienda USL con la memoria illustrativa aveva dedotto, sulla scorta delle pronunce del Consiglio di Stato n. 4567/2009 e n. 4217/2020 nonché dell’ordinanza n. 1603/2022 delle Sezioni Unite, la nullità ab origine della concessione di pubblico servizio di cui godeva la X con conseguente nullità per violazione di legge ex art. 1418 comma 1, cod. civ. di tutti i contratti annuali di budget ex art. 8 d.lgs. 502/1999 e ss. ed ha dato termine al P.M. ed alle parti per eventuali osservazioni sulla questione .


Con l’ordinanza n. 18369/2024 ha poi rigettato il ricorso fondando la decisione sulla revoca retroattiva dell’autorizzazione all’esercizio della Casa di Cura intervenuta nel 2011 nonché sulla natura concessoria del rapporto con il Servizio sanitario regionale, da cui derivava – secondo la Corte – la nullità del titolo contrattuale e l’infondatezza delle pretese creditorie.

La Corte ha osservato, anzitutto, che con determinazione regionale B4931 del 22 giugno 2011, adottata in pendenza del giudizio di primo grado, la Regione Lazio ha revocato alla X l’autorizzazione all’esercizio della Casa di Cura, revoca divenuta definitiva all’esito delle pronunce del Consiglio di Stato n. 4567/2019 e n. 4217/2020, nonché dell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 1603/2022. Tali circostanze risultano pacifiche e non contestate in fatto dalla ricorrente.

Sulla base delle statuizioni del giudice amministrativo, la Corte ha valorizzato in particolare l’accertamento della carenza ab origine dei requisiti strutturali della Casa di Cura, evidenziata dal Consiglio di Stato come vizio originario e non meramente sopravvenuto. Da ciò la Cassazione ha tratto la conseguenza che la revoca dell’autorizzazione sanitaria non si limitava a produrre effetti ex nunc, ma rivelava l’insussistenza originaria del presupposto legittimante l’attività svolta per conto del Servizio sanitario pubblico.
In tale cornice, la Corte ha concluso che sulla base della costante elaborazione giurisprudenziale secondo cui, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento a quello dell’accreditamento non ha mutato la natura concessoria del rapporto tra amministrazione e strutture private, nessun onere economico può gravare sulla Regione in assenza di un valido provvedimento di accreditamento e di specifici accordi contrattuali scritti, aventi forma ad substantiam, ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923. 12.


Pertanto la revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento ha inevitabilmente inciso anche sui contratti annuali di budget, determinandone la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418, comma 1, cod.civ., con effetto radicale e originario. Tale nullità rende il titolo contrattuale inidoneo ab origine a produrre effetti, e in particolare a fondare pretese creditorie in capo alla struttura privata per prestazioni asseritamente rese.

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