Consiglio di Stato, sentenza n. 7740 del 23 ottobre 2026
L’art. 5 del capitolato disciplinava in modo inequivoco il meccanismo di revisione del corrispettivo, parametrandolo esclusivamente alle variazioni dell’indice ISTAT-FOI e senza attribuire autonoma rilevanza agli incrementi del costo della manodopera derivanti dai rinnovi del contratto collettivo di settore.
Il rinnovo periodico del contratto collettivo nazionale e il conseguente adeguamento dei livelli retributivi costituiscono evenienze fisiologiche e normalmente prevedibili, delle quali l’operatore economico è tenuto a considerare l’incidenza nella formulazione dell’offerta e nella valutazione della convenienza del rapporto; a presentare carattere patologico è, semmai, il protratto mancato rinnovo del contratto collettivo dopo la sua scadenza. Né l’asserita eccezionalità può essere desunta dalla misura dell’incremento rappresentato dal Consorzio. Secondo le stesse allegazioni dell’appellante, infatti, il costo orario medio della manodopera sarebbe passato da euro 15,65 a euro 18,00 nell’arco temporale compreso tra il 2013 e il 2025, registrando così un aumento complessivo di circa il 15 per cento in dodici anni. Un incremento di tale entità, maturato in un periodo così esteso, non può essere qualificato come straordinario, imprevedibile o estraneo all’ordinaria dinamica del costo del lavoro, ma rientra nella normale alea economica assunta dall’appaltatore. Correttamente, pertanto, la Regione ha escluso che i rinnovi del CCNL potessero giustificare una revisione ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 5 del capitolato e parametrata alle variazioni dell’indice ISTAT-FOI, non essendo stata dimostrata alcuna sopravvenienza dotata dei caratteri di eccezionalità e imprevedibilità
Inoltre non è consentito all’operatore partecipare alla procedura, formulare l’offerta sulla base delle condizioni economiche predeterminate dalla stazione appaltante e contestare soltanto nella fase esecutiva una clausola il cui carattere asseritamente inadeguato era conoscibile sin dall’origine e incideva, secondo la stessa prospettazione
del ricorrente, sulla possibilità di determinare la convenienza economica
dell’affidamento. Pertanto, poiché l’art. 5 del capitolato non è stato impugnato entro
il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando, la relativa censura
non poteva essere esaminata nel merito, essendo tardiva; il secondo motivo di appello
deve conseguentemente essere respinto, con parziale correzione, nei termini indicati,
della motivazione della sentenza di primo grado.