All’accordo quadro non può aderire un’amministrazione che non risulta nel bando tra i potenziali beneficiari della gara

Consiglio di Stato, sentenza n. 7737 del 23 ottobre 2026


L’istituto dell’accordo quadro, pur perseguendo finalità di aggregazione della domanda e di efficientamento degli acquisti pubblici, richiede che gli operatori economici siano posti in condizione di conoscere ex ante gli elementi essenziali dell’affidamento. Tra questi elementi rientra non soltanto il valore potenziale delle forniture e la relativa consistenza quantitativa, ma anche l’individuazione delle amministrazioni che potranno avvalersi del contratto.

La preventiva conoscibilità della platea dei beneficiari risponde infatti ad esigenze di trasparenza, prevedibilità della domanda e corretta formulazione delle offerte. Tale esigenza assume particolare evidenza nella fattispecie in esame, caratterizzata dall’utilizzo del modello dell’accordo quadro multioperatore previsto per i farmaci biologici e biosimilari, nel quale la coesistenza di più fornitori costituisce elemento funzionale alla tutela della concorrenza, alla continuità delle forniture e alle specifiche esigenze del mercato farmaceutico.


In tale contesto, gli argomenti sviluppati dalle appellanti in ordine alla residua capienza quantitativa della convenzione, all’assenza di alterazioni dell’equilibrio economico del rapporto contrattuale e al rispetto dei limiti massimi dell’accordo quadro non risultano dirimenti. La questione controversa non riguarda infatti l’ampiezza dell’estensione soggettiva, ma la sua stessa ammissibilità. Prima ancora di verificare la disponibilità di margini quantitativi residui, occorreva accertare l’esistenza del titolo legittimante l’utilizzo della convenzione da parte della Regione Basilicata. Tale presupposto non risulta dimostrato.

Comments are closed.