Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 17/QM/MD del 02 novembre 2026
Per l’aliunde perceptum nei casi previsti dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (ndr: prestazioni non autorizzate ma astrattamente autorizzabili), vi è un’esplicita previsione legislativa che attrae i compensi nell’orbita pubblicistica, imponendo l’obbligo del riversamento e, in caso di inottemperanza, configurando un’ipotesi risarcitoria di danno da mancata entrata. Il dipendente, ferme restando le conseguenze disciplinari riconducibili alla mancata autorizzazione, anche quelle di carattere intrinsecamente patrimoniale, non viene normalmente rimosso dall’impiego, ma continua ad operare alle dipendenze dell’amministrazione, in quanto la violazione non è considerata così grave dall’ordinamento, da dar luogo alla cessazione dal rapporto lavorativo.
Per i casi previsti dall’art. 60 del DPR n. 3/1957 (ndr: prestazioni non autorizzate e non autorizzabili, cd. incompatibiità assoluta), di contro, non vi è un’analoga previsione, sicché la provvista è e rimane privata e non può essere acquisita dall’amministrazione di appartenenza. La norma ha carattere intrinsecamente sanzionatorio e, dunque, difficilmente può essere estesa per analogia ai casi non espressamente previsti. D’altronde, nella specifica ipotesi dell’esercizio dell’attività commerciale, non sarebbe ipotizzabile alcun compenso versato da un soggetto terzo, sicché per configurare l’obbligo del riversamento occorrerebbe una previsione che imponga di destinare al fondo di produttività non il “compenso”, ma il reddito conseguito mediante l’esercizio dell’impresa. La conseguenza, per la violazione dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, è la decadenza dall’impiego, che deve essere “dichiarata” dall’amministrazione e che ha evidenti connotazioni di carattere patrimoniale, ovverosia la perdita delle retribuzioni future e della corrispondente percentuale dell’indennità di buonuscita, oltre ai riflessi sui diritti di natura pensionistica, tali da escludere tendenzialmente la fondatezza dell’idea del favor per le situazioni di maggior gravità, rispetto ai casi di incompatibilità c.d. relativa.
Alla risarcibilità di un danno corrispondente in tutto o in parte al trattamento retributivo, d’altronde, non osta in alcun modo la previsione di cui all’art. 2126 c.c., giacché l’attività non autorizzabile avrebbe impedito la stessa costituzione del rapporto di lavoro e, pertanto, la causa sarebbe stata illecita ai sensi dell’art. 1343 dello stesso Codice. Com’è noto, infatti, le retribuzioni così percepite divengono giuridicamente prive di causa, con la conseguenza che sono indebite e determinano “l’insorgenza di un danno erariale e della consequenziale responsabilità amministrativa a carico dell’autore dell’illecito” (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 134/2024; in senso analogo, ex plurimis, Sez. I Centr., sent. n. 2527/2023; Sez. App. Sicilia, sent. n. 1/A/2023).
Per altro verso, qualora l’amministrazione di appartenenza non proceda a dichiarare la destituzione del dipendente, non è da escludere che possa configurarsi a carico del dirigente responsabile un danno correlato all’esborso delle retribuzioni in favore del dipendente non destituito, per il periodo successivo alla mancata declaratoria.