E’ stato rilevato il pagamento delle indennità ex art. 29-bis della L.R. n. 7/1997 (cap. 75047) nonostante la condizione di incertezza sulla legittimità costituzionale della norma fondante l’istituzione nella Regione Molise di una Area quadri, oggetto di questione di legittimità costituzionale già nell’ambito della parifica del rendiconto 2020.
Pertanto, l’Ente, pur in pendenza dell’esame della questione di legittimità costituzionale sulla norma istitutiva dell’Area quadri e della consistenza dei suoi possibili effetti, ha continuato ad erogare tale indennità per tutto l’esercizio 2022, tra l’altro spalmando gli importi su 32 capitoli di nuova creazione.
Il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale si è concluso con la sentenza n. 253/2022, che ha riconosciuto l’incostituzionalità dell’art. 29-bis della L.R. n. 7/1997, che aveva istituito un’apposita Area quadri tra il personale della Regione in violazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. I della Costituzione.
A seguito dell’espunzione retroattiva dall’ordinamento della citata disposizione, è venuto meno il titolo giuridico posto alla base delle erogazioni delle indennità registrate, generandosi per diretta conseguenza nella contabilità dell’Ente la presenza di una spesa costituzionalmente illegittima. Sebbene la piena conoscibilità di tale situazione giuridica sia sorta solo con la pubblicazione della relativa sentenza del giudice delle leggi, tale spesa illegittimamente sostenuta non può più gravare sulle finanze pubbliche (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 8/2023/DELC), postulandosi la necessità di porre in essere le dovute operazioni di recupero nell’ambito delle previsioni legislative di bilancio relative agli esercizi successivi al deposito della pronuncia della Corte costituzionale