Corte dei Conti, sezione giurisdizione per la Regione Lombardia, sentenza n. 14 del 31 gennaio 2025
Nel caso di specie è pacifico che, a seguito della richiesta risarcitoria presentata dal paziente in data 28.5.2019, l’Azienda sanitaria attivava il procedimento istruttorio preliminare a seguito del quale il CVS riteneva sussistere profili di responsabilità medica per cui, nella seduta del 28.01.2021, decideva di avviare trattative stragiudiziali con il danneggiato per la definizione del sinistro e di darne comunicazione ai sanitari coinvolti, previamente individuati. Le comunicazioni al personale sanitario – a firma dell’odierna convenuta- venivano tempestivamente trasmesse, come da documentazione in atti.
Tuttavia, non essendosi trovato un accordo sul quantum risarcitorio, il paziente danneggiato decideva di agire in giudizio e notificava, in data 11.08.2021, all’ASST ricorso per l’espletamento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., previsto dall’art. 8 della l. 24/2017 quale condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria dinanzi al giudice civile.
L’avvio del procedimento di ATP non veniva comunicato al personale sanitario coinvolto nel sinistro e a fronte di tale omissione, ritenuta preclusiva dell’azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei componenti l’equipe chirurgica che aveva avuto in cura il paziente danneggiato, il PM archiviava la posizione di questi e conveniva in giudizio l’avv. X alla quale imputava la mancata comunicazione a titolo di colpa grave.
Orbene, il Collegio se da un lato condivide la valutazione di inammissibilità dell’azione di responsabilità, posta dal PM a base della citata archiviazione post invito, dovendosi ritenere configurata la fattispecie prevista dall’ultimo comma dell’art. 13 l. 24/2017, dall’altro non reputa che la predetta condotta omissiva sia ascrivibile alla convenuta X a titolo di colpa grave.
Siffatto convincimento, invero, si ritrae a fronte delle argomentazioni che la stessa Procura utilizza per superare l’eccepito dubbio interpretativo che scaturisce dall’art. 13 in discorso, attinente alla riconducibilità del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. alla locuzione “instaurazione del giudizio”, alla cui comunicazione il legislatore ha inteso subordinare l’ammissibilità dell’azione di rivalsa e dell’azione di responsabilità amministrativa.
Al riguardo, si legge in citazione, sarebbe risolutivo il richiamo al “recente giudizio” deciso dalla Sezione Lombardia con la sentenza n. 226/2022 del 26.9.2022, confermata in appello, che ha qualificato l’ATP di cui all’art. 696-bis c.p.c. come atto introduttivo di un giudizio, attesa la sua natura istruttoria anticipata rispetto al successivo giudizio di merito.
Osserva il Collegio, tuttavia, che la giurisprudenza citata è posteriore ai fatti oggetto di causa e specificamente – per quando maggiormente rileva in questa sede – al momento in cui l’omissione contestata si è verificata, ovvero nel periodo di 45 giorni decorrenti dalla notifica del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (11.8.2021- 25.09.2021).
Inoltre, come emerge dall’iter argomentativo motivazionale seguito da questa Sezione nella citata sentenza n. 226/2022, ma ancora di più dalla sentenza della Sezione II di Appello n. 80/2024 del 2.4.2024, confermativa della decisione del giudice territoriale, i giudici contabili danno conto della sussistenza di un dubbio interpretativo circa l’accertamento della condizione di inammissibilità dell’azione erariale in ragione dell’inadempimento dell’onere informativo di cui all’art. 13 della l. 24/2017.
In particolare, l’incertezza esegetica attiene proprio l’individuazione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. quale atto introduttivo del giudizio risarcitorio del danno da malpractice medica fondante l’obbligo di comunicazione.
Sarebbe, infatti, proprio l’intera struttura procedurale disciplinata dall’art. 8 (come modificato dall’art. 35, c.1 della L. 197 del 29.12.2022), che prevede che la domanda di risarcimento in materia sanitaria venga decisa attraverso il procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies e ss. c.p.c., ad indurre il Collegio di secondo grado a ritenere sussistente un “complesso procedurale unitario” che inizierebbe con la presentazione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., comportando il conseguente obbligo comunicativo.
Orbene, ritiene il Collegio che quest’ultimo approdo ermeneutico sia pienamente condivisibile e che trovi una significativa conferma di tipo sistematico-processuale proprio in considerazione della novella che ha reso applicabile alle cause di responsabilità medica il nuovo rito semplificato, rendendone maggiormente evidente l’unitarietà e la consequenzialità con la prodromica consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c.
Pertanto, valutati tutti gli elementi giuridico fattuali sopra riportati, il Collegio ritiene che al momento in cui è maturata l’omissione informativa da parte della convenuta (11.8.2021- 25.09.2021), comportante l’improcedibilità della successiva azione erariale, lo specifico nodo interpretativo in discorso non fosse stato ancora affrontato funditus dalla giurisprudenza contabile o civile sicché non appare ravvisabile un atteggiamento psicologico di grave noncuranza e palese superficialità da parte della convenuta nello svolgimento dei propri obblighi di servizio tale da configurare una imputazione gravemente colposa, valutabile ex ante.
Corrobora, inoltre, siffatto convincimento la circostanza che l’avvio delle trattative stragiudiziali è stato correttamente comunicato dall’avv. X al personale sanitario ritenuto responsabile, sicché la successiva omissione può ragionevolmente ritenersi dipesa da un dubbio interpretativo connotato da semplice colpa.