Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenza n. 31 del 3 aprile 2025
Il giudizio verte sulla fondatezza la pretesa risarcitoria concernente un’ipotesi di danno erariale derivante dall’indebita corresponsione di rimborsi per spese di trasferta per euro 50.000 al presidente del consiglio amministrazione di una società, rimborso spese che era previsto in quanto lo stesso soggetto era quescienza e, quindi, non poteva ricevere nessuna retribuzione.
In particolare ha rilevato la procura che in tutti i casi il pagamento era disposto in forse la presentazione generica di una dichiarazione mensile, in cui l’interessato si era limitato ad affermare sotto la propria responsabilità da avere percorso X km al mese.
La Sezione al riguardo ha già avuto modo di rimarcare che la prova inerenza alla spesa non emette equipollenti, se non la produzione documentale coeva all’effettuazione del pagamento, idonea per completezza per imputare l’ammontare dei rimborsi alle finalità di funzionamento sottese, risultando pertanto non ammissibili dichiarazioni e posteriori non riscontrabili né verificabili.
Una delle convenute ha asserito di non essere imputabile in quanto avrebbe solamente fatto la passacarte, ma, in disparte le competenze esclusivamente materiali d’ufficio cassa, è evidente che l’interessata posti in essere da un lato una condotta di collaborazioneattiva nell’assicurare rimborsi palesemente indebiti ictu oculi, quando meno per la totale mancanza di documentazione giustificativa e viaggi e contestualmente, e dall’altro lato ho omesso di formulare qualunque osservazione sulla regolarità delle spese.
Il subordinato incorre in responsabilità amministrativa qualora porti ad esecuzione un ordine illegittimo produttivo di danno erariale