Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 2153 del 17 gennaio 2025
Le Sezioni Unite hanno affermato che il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo ben può investire le attestazioni anche soltanto implicite contenute nell’atto e quei fatti, giuridicamente rilevanti, connessi indiscutibilmente, quali presupposti, con la parte dispositiva dell’atto medesimo (si vedano, in tal senso: Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867; Sez. Unite, 30 giugno 1984, Nirella, Rv. 165603), sia che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale sia che concernano altri “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità” (art. 479 cod. pen., ultima parte).
In particolare, nell’applicazione dell’art. 479 cod. pen. il riferimento al tenore formale dell’atto non va inteso nel senso che è necessario che l’atto faccia espresso riferimento all’accertamento dei presupposti cui è subordinata la sua emanazione, «poiché quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisca indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell’atto stesso, con la conseguente irrilevanza della relativa omessa menzione (non di rado scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica (Sez. U, n. 7299 del 30/06/1984, Nirella, Rv. 165603).
In tema di falsità ideologica, l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa (Sez. 5, Sentenza n. 7718 del 13/01/2009, Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, Rv. 242569).
Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Poiché per la emanazione della determina era necessaria la previa verifica del possesso dei requisiti, tra i quali la pregressa esperienza nelle attività di supporto alla prestazione principale, la determina emessa vale implicitamente ad attestare il possesso dei requisiti.