Consiglio di Stato, sentenza n. 5902 del 8 luglio 2025
L’attività della Cooperativa in questione, nel perseguimento dello scopo mutualistico, si dovrebbe caratterizzare per lo svolgimento di attività riconducibili al concetto di servizio socio-sanitario prestata dai propri soci o in favore dei propri soci ed altresì verso terzi ma con il lavoro dei soci.
Tuttavia, come attestato dall’allegato 1 al verbale ispettivo non è comprovata, da parte della Cooperativa, alcuna attività finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati né è provata la fruizione di servizi socio-sanitari da parte dei soci della stessa.
Non risultano presenti soci volontari e/o lavoratori in condizione di svantaggio.
Dalla relazione ispettiva risulta che la cooperativa svolge in buona sostanza attività di ricerca di assistenti familiari, badanti alla persona, colf, baby sitter ecc. da proporre a utenti e famiglie che ne hanno la necessità, quindi intermediando il lavoro di terzi diversi dai soci a favore di terzi diversi dai soci.
Sotto il profilo organizzativo, si rileva ulteriormente che la Cooperativa aderisce come socia al Consorzio Angelus (in seno al quale il proprio Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ricopre la medesima carica) svolgendo per quest’ultimo attività di mera ricerca di personale per l’impiego, previa assunzione da parte degli utenti, nei ruoli di badante, colf e baby sitter.
Detto personale, deve ribadirsi, non riveste la qualità di socio della Cooperativa che si limita ad una selezione dello stesso in funzione delle esigenze rappresentate dall’utenza sulla quale grava l’onere dell’assunzione e della conseguente gestione del rapporto di lavoro in conformità alla normativa che disciplina il lavoro domestico.
Né il supporto informativo circa la corretta gestione del ruolo datoriale in tema di lavoro domestico può ricondursi, come afferma l’appellata, al concetto di servizio socio-sanitario integrando invece, come correttamente sostenuto dall’amministrazione, una mera consulenza giuslavoristica.
Indicativi dell’assenza di uno scopo mutualistico sono altresì i profili organizzativi che caratterizzano lo svolgimento dei servizi nel concreto svolto.
L’attività in questione viene svolta nell’ambito del c.d. Progetto Angelus ed è disciplinata da un accordo di affiliazione sottoscritto con il Consorzio Angelus il 22 novembre 2019 con il quale la Cooperativa si impegna a prestare attività di «consulenza per la ricerca e la selezione l’amministrazione del personale domestico», indicato a titolo esemplificativo in colf, badanti e baby sitter;
Attività, queste ultime, che in nulla di distinguono o caratterizzano rispetto all’ordinario schema dell’intermediazione nel mercato del lavoro.
Le richiamate dichiarazioni confermano l’assenza, nel caso di specie, di una erogazione di servizi socio-sanitari imputabile alla Cooperativa che opera, come ampiamente illustrato, quale sportello per conto del Consorzio ponendo in essere un’attività di intermediazione fra utenti che necessitano di assistenza familiare ed i lavoratori che offrono tale prestazione che, come evidenziato, non è diretta né nei confronti dei propri soci né verso terzi tramite i propri soci.
In conclusione si constata che, ad una specifica analisi, la cooperativa si limita ad individuare la persona giusta che, in pratica, si occuperà di erogare il servizio socio-sanitario alla famiglia o all’utente finale e non vi sono evidenze di una specifica e consistente attività di mediazione socio-culturale fatta di incontri, lavoro psicologico e relazionale e che avrebbe dovuto essere opportunamente documentata stante la disciplina derogatoria a favore della cooperazione speciale e non è sufficiente la mera allegazione altrimenti potendosi legittimare facili elusioni del dettato normativo che continua ad imperniarsi su una mutualità effettiva