Quando la confisca delle tangenti è compiutamente realizzata, non si recuperano a tassazione i proventi illeciti della corruzione

Corte di Cassazione, sentenza n. 17732 del 1 luglio 2025

A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con Processo Verbale di Constatazione, avente ad oggetto la percezione di redditi quale profitto del reato di corruzione, l’Agenzia delle Entrate notificava il 19.11.2015 a X l’avviso di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria, sulla base delle risultanze investigative, recuperava a tassazione per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l’importo di euro 400.000,00, conseguendone maggiori tributi per l’importo di Euro 367.178,57, inclusi accessori e sanzioni. Il contribuente, che aveva rivestito l’incarico di OMISSIS, veniva quindi ritenuto, con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. pen. il 16.10.2024, passata in giudicato, responsabile di vari atti corruttivi, ed assoggettato anche a confisca per equivalente (art. 322 ter cod. pen.)
Occorre ancora sottolineare che in analogo processo svoltosi tra le stesse parti in ordine ai medesimi fatti, ma in relazione ad anno diverso, questa Corte ha indicato il principio di diritto secondo cui: “l’art. 14, comma 4, della L. n. 537 del 1993, nella formulazione in vigore ratione temporis, ha la funzione di evitare che, ove sequestro e confisca non abbiano possibilità di operare per le più diverse ragioni, si realizzi la situazione – non voluta dall’ordinamento – per cui redditi normalmente assoggettati a tassazione, in quanto provenienti da attività espressive di capacità contributiva, ne vadano esenti perché quelle stesse attività sono state connotate da illiceità, in palese violazione del principio di eguaglianza rispetto alla medesima capacità contributiva ex art. 53 Cost.
Ne deriva che quando invece la confisca viene effettivamente disposta dall’Autorità giudiziaria e concretamente realizzata, con spossessamento del contribuente il quale viene a essere così inciso nella propria effettiva forza economica o dall’atto ablatorio della confisca disposta dal giudice penale o dalla materiale restituzione – necessitata anch’essa dagli esiti del processo penale – del provento di fonte illecita che ha generato il reddito in argomento, viene meno il presupposto dell’imposizione personale in capo al contribuente, nei confronti del quale difetta la relazione diretta con la novella ricchezza che legittima il prelievo tributario”, Cass. sez. V, 23.12.2024, n. 33967 (evidenza aggiunta)

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