Alla revoca della condanna penale per abolitio criminis non consegue la revoca della condanna del giudice contabile

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 113 del 11 luglio 2025

Con la sentenza questa Sezione Giurisdizionale n.58/2022, il Sig. X veniva condannato al risarcimento del danno all’immagine cagionato al Ministero della Giustizia in conseguenza di una serie di condotte illecite, effettuate nell’esercizio della funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Varese, alle quali era seguita la sua condanna irrevocabile per il reato di abuso d’ufficio ex art.323 c.p..

La sentenza di questa Sez. Giurisdizionale n.58/2022 non ha formato oggetto di impugnazione da parte del Sig. X ed è quindi passata in giudicato.

Successivamente, a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, lett. b) della Legge n. 114 del 9.8.2024, l’art.323 del codice penale è stato abrogato, con conseguente abolizione del reato di abuso d’ufficio.

Il ricorrente ha conseguentemente ottenuto, in applicazione del principio correlato all’abolitio criminis e sancito dall’art.2, comma 2, c.p., la revoca delle succitate sentenze di condanna penale.

In questa sede, ha domandato la revoca della sentenza di condanna risarcitoria emessa dalla Sez. Giurisdizionale.

Premesso che i casi di revocazione della sentenza previsti dall’art. 202 c.g.c. rivestono natura tassativa (cfr. Corte conti, Sez. I App., n.103/2021; id., Sez. III App., n.310/2023; più in generale, con riguardo alla tassatività dei casi di revocazione previsti dall’art.395 c.p.c., si veda Cass. Civ., Sez. I, n.30545 (Ord.); id., n.21049/2004), la Sezione osserva che la domanda formulata nel ricorso non può essere ammessa

In disparte l’evidente carenza dei presupposti per l’ammissibilità della domanda di revocazione, la Sezione osserva infine che l’intervenuta abolizione del reato di abuso d’ufficio ha rilevato nell’ambito penale e ha determinato, in applicazione dei principi costituzionali valevoli specificamente nell’ambito penale (art.25, comma 2, Cost.; art.2, comma 2, c.p.) la cessazione della precedente condanna e dei relativi effetti penali, ma non può determinare il superamento del giudicato giuscontabile in ordine al risarcimento dei danni subiti dall’amministrazione.

La condanna al risarcimento del danno all’immagine subito dal Ministero della Giustizia ha rilevato quale effetto civile della fattispecie rilevante a livello penale, come tale insuscettibile di incisione in conseguenza dell’abolitio criminis (cfr., sul punto, Cass. Pen., Sez, Unite, n.46688/2016; si veda inoltre, con specifico riguardo alla responsabilità erariale, Corte conti, Sez. Toscana, n.4/2025).

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