Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 93 del 11 luglio 2025
E’ stato significativamente evidenziato come la possibile compresenza delle due qualifiche nel medesimo soggetto possa riscontrarsi anche per ulteriori ipotesi previste dall’ordinamento, quali il notaio, che, secondo pacifica giurisprudenza contabile (tra le tante, Sez. I appello, sent. n.410/2010), in base alla normativa vigente, “nel momento in cui riceve da contraenti privati denaro destinato al pagamento delle imposte previste dalla legge (registro ipotecarie e catastali, n.d.r.), è tenuto, nei termini previsti dalle norme di settore, a versare all’amministrazione finanziaria le somme ricevute, rivestendo, per ciò stesso, la qualifica di agente contabile pubblico”.
Ritiene dunque il Collegio che dalla qualificazione normativa dell’albergatore quale responsabile d’imposta non possa semplicisticamente dedursi che non sia più configurabile un rapporto di servizio (lato sensu inteso) con l’amministrazione, stante l’oggettiva consistenza delle attività ad esso demandate, né tantomeno che al gestore di servizi ricettivi non possa esser riconosciuta la qualifica di agente contabile, dovendo egli provvedere ad un insieme di attività strumentali alla realizzazione dell’entrata pubblica e, in particolare, alla riscossione dal soggetto passivo del tributo (c.d. “maneggio”) e al conseguente riversamento del denaro (ormai pubblico) nelle casse dell’Ente locale.
Se dunque al gestore dei servizi turistico-ricettivi può essere riconosciuta, oltre alla qualifica di responsabile d’imposta, anche quella di agente contabile (in particolare, per l’ipotesi in cui abbia ricevuto il denaro dal contribuente e abbia omesso di riversarlo all’ente locale) legato all’amministrazione da un rapporto di servizio (nel senso già tratteggiato), ritiene il Collegio, ferma rimanendo la indiscussa giurisdizione tributaria qualora il gestore dei servizi ricettivi (ovvero anche il contribuente) ricorra avverso gli eventuali provvedimenti assunti dall’amministrazione finanziaria (accertamenti, irrogazione di sanzioni, etc…) ex art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, che sia da condividere la tesi, del tutto prevalente nella giurisprudenza contabile anche recente, della possibile concorrenza (come accade, con altre giurisdizioni, anche per ulteriori settori affidati alla giurisdizione contabile) della giurisdizione contabile con quella tributaria (in termini sostanzialmente analoghi, successivamente alla riferita a qualificazione normativa del gestore quale responsabile d’imposta, Corte conti, Sez. II App. n. 34/2024, n. 91/2024; n. 266/2024), ferma restando la necessità di evitare, in sede esecutiva ed in ipotesi di concorrenza di strumenti di tutela azionati nelle due giurisdizioni, eventuali indebiti arricchimenti per le casse comunali.