In materia di imposta di soggiorno concorrono la giurisdizione del giudice tributario e del giudice contabile

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 93 del 11 luglio 2025

E’ stato significativamente evidenziato come la possibile  compresenza delle due qualifiche nel medesimo soggetto possa  riscontrarsi anche per ulteriori ipotesi previste dall’ordinamento,  quali il notaio, che, secondo pacifica giurisprudenza contabile (tra le  tante, Sez. I appello, sent. n.410/2010), in base alla normativa vigente,  “nel momento in cui riceve da contraenti privati denaro destinato al    pagamento delle imposte previste dalla legge (registro ipotecarie e  catastali, n.d.r.), è tenuto, nei termini previsti dalle norme di settore, a  versare all’amministrazione finanziaria le somme ricevute,  rivestendo, per ciò stesso, la qualifica di agente contabile pubblico”. 

Ritiene dunque il Collegio che dalla qualificazione normativa  dell’albergatore quale responsabile d’imposta non possa  semplicisticamente dedursi che non sia più configurabile un rapporto  di servizio (lato sensu inteso) con l’amministrazione, stante l’oggettiva  consistenza delle attività ad esso demandate, né tantomeno che al  gestore di servizi ricettivi non possa esser riconosciuta la qualifica di  agente contabile, dovendo egli provvedere ad un insieme di attività  strumentali alla realizzazione dell’entrata pubblica e, in particolare,  alla riscossione dal soggetto passivo del tributo (c.d. “maneggio”) e al  conseguente riversamento del denaro (ormai pubblico) nelle casse  dell’Ente locale.

Se dunque al gestore dei servizi turistico-ricettivi può essere  riconosciuta, oltre alla qualifica di responsabile d’imposta, anche  quella di agente contabile (in particolare, per l’ipotesi in cui abbia  ricevuto il denaro dal contribuente e abbia omesso di riversarlo  all’ente locale) legato all’amministrazione da un rapporto di servizio  (nel senso già tratteggiato), ritiene il Collegio, ferma rimanendo la  indiscussa giurisdizione tributaria qualora il gestore dei servizi  ricettivi (ovvero anche il contribuente) ricorra avverso gli eventuali  provvedimenti assunti dall’amministrazione finanziaria    (accertamenti, irrogazione di sanzioni, etc…) ex art. 19 del d. lgs. n.  546/1992, che sia da condividere la tesi, del tutto prevalente nella  giurisprudenza contabile anche recente, della possibile concorrenza  (come accade, con altre giurisdizioni, anche per ulteriori settori  affidati alla giurisdizione contabile) della giurisdizione contabile con  quella tributaria (in termini sostanzialmente analoghi,  successivamente alla riferita a qualificazione normativa del gestore  quale responsabile d’imposta, Corte conti, Sez. II App. n. 34/2024, n.  91/2024; n. 266/2024), ferma restando la necessità di evitare, in sede  esecutiva ed in ipotesi di concorrenza di strumenti di tutela azionati  nelle due giurisdizioni, eventuali indebiti arricchimenti per le casse  comunali.

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