Incarico professionale ad un giornalista reiterato ogni anno: plurimi profili di danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 96 del 30 luglio 2025

Il presente giudizio è stato introdotto dalla Procura per ottenere il risarcimento del danno cagionato all’amministrazione pubblica dalla condotta gravemente colposa del dott. X che, nel periodo in cui ha svolto le funzioni di Direttore generale dell’azienda USL ha provveduto a rinnovare di anno in anno, dal 2008 al 2012, l’incarico professionale in favore di Y con le deliberazioni n. 935/2007, n. 755/2008; n. 731/2009; n. 681/2010, n. 621/2011. I predetti rinnovi, in quanto in contrasto con l’art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, risulterebbero illegittimi e avrebbero provocato, secondo quanto sostenuto dalla Procura, all’azienda sanitaria un danno ingiusto di euro 134.660,57 in ragione delle differenze retributive e previdenziali e delle sanzioni che l’azienda è stata condannata a corrispondere sia al Y, che all’erario e all’INPGI.

La richiesta è fondata e può essere accolta nei limiti di quanto sarà di seguito illustrato.

Le argomentazioni della difesa circa la prescrizione dell’azione erariale non sono condivisibili, in quanto il danno oggetto di domanda risarcitoria nel presente giudizio scaturisce non dai pagamenti effettuati dall’azienda sanitaria in favore del Y in costanza del rapporto professionale, quanto, piuttosto, dalle sentenze n. 540 del 2019 del Tribunale di Pistoia e n. 568 del 2021 della Corte d’appello di Firenze (prodotte al doc. 2 citazione), le quali, riconoscendo il carattere subordinato del rapporto lavorativo, hanno ricostruito l’ammontare delle somme che sarebbero spettate al Y se fosse stato inquadrato in un rapporto di lavoro subordinato ed hanno, pertanto, condannato l’azienda sanitaria a versare le relative differenze. Contrariamente, pertanto, a quanto avvenuto con la precedente sentenza di questa Sezione, all’odierno convenuto non viene contestato il danno derivante dal pagamento degli emolumenti al Y, ma il danno derivante dal mancato pagamento di quanto a lui spettante come lavoratore subordinato dell’azienda sanitaria. 

Con riferimento alla sussistenza della condotta gravemente colposa occorre evidenziare che il convenuto ha proceduto per cinque volte, e cioè per le annualità dal 2008 al 2012, a rinnovare l’incarico professionale di durata annuale in favore del Y, il quale, pertanto, in forza di ripetuti rinnovi annuali, non tutti ascrivibili al convenuto, ha svolto ininterrottamente tale incarico per quattordici anni, dal 1998 al 2012, in evidente contrasto con il disposto dell’art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Poiché, nel reiterato rinnovo degli incarichi in esame non ricorre alcuna delle suddette ipotesi, tutti i contratti sono stati stipulati in violazione della richiamata regola della concorsualità che impone, per il conferimento dell’incarico, l’indizione di una procedura pubblica comparativa, mediante pubblicazione di un bando e determinazione dei criteri di selezione.

La stessa formulazione delle deliberazioni contestate che, con veste quasi del tutto identica, si sono succedute nel tempo non dà conto, se non con formule generiche e di stile, della sussistenza dei requisiti normativi di cui all’art. 7 co. 6 del d, lgs. n. 165 del 2001.

Il Collegio ritiene, pertanto, dimostrato sia il carattere gravemente colposo della condotta posta in essere dal convenuto, che il nesso di causalità fra tale condotta ed il danno contestato nel presente giudizio, posto che, in assenza dei rinnovi contrattuali contestati, il Y non avrebbe potuto richiedere all’amministrazione, per le annualità in cui il convenuto ricopriva il ruolo di direttore generale, il pagamento delle differenze retributive e previdenziali afferenti alle stesse annualità.

Nel caso in giudizio, infatti, in violazione del disposto normativo, l’amministrazione ha fatto ricorso alla prestazione professionale del Y in modo continuativo e non temporaneo allo scopo di far fronte, come peraltro riconosciuto dalla stessa difesa del convenuto, all’esigenza dell’amministrazione di rafforzare in modo strutturale e continuativo l’ufficio stampa, stante la presenza di una sola dipendente in servizio con contratto di lavoro subordinato. La responsabilità del direttore generale che ha firmato i contratti discende, pertanto, dall’utilizzo dello strumento dell’incarico professionale al di là dei limiti previsti per tale tipologia contrattuale ed in violazione del principio concorsuale per gli stessi parimenti sancito al fine, nella sostanza, di celare un rapporto di natura subordinata.

Comments are closed.