Le ARPA fuori dal perimetro sanitario? Per le Sezioni Riunite della Corte dei Conti è da dimostrare

Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 12 del 1 agosto 2025

Nel presente giudizio in primo grado l’estraneità rispetto alle finalità correlate ai LEA viene desunta dalla quantificazione, in misura fissa, forfettaria e costante del finanziamento verso ARPAM, negli esercizi dal 2014 al 2022. Tale circostanza non è però idonea di per sé, secondo queste SS.RR., a provare che il finanziamento sia stato effettuato in concreto per finalità extra Lea.

In questo senso, il percorso di accertamento sul fatto-presupposto si presenta carente.

La natura e lo scopo del giudizio all’esame e, in particolare, la specifica vis cogente correlata al relativo decisum, comportano che l’accertamento del fatto-presupposto sia fondato su dati oggettivi, acquisiti anche in sede di contraddittorio, con tutti i soggetti coinvolti. In tale ottica, il principio del contraddittorio non è da intendersi soltanto come garanzia di difesa, ma anche come vero e proprio “strumento di istruttoria” al fine di accertare il “fatto di gestione”, senza margini di incertezza o lacune informative.

Ciò posto, dai documenti in atti, non risulta che nell’occasione siano stati chiesti documenti dimostrativi, a valere anche sul bilancio di ARPA (ad esempio contabilità analitica) volti ad accertare per tabulas se, e nel caso in che misura, i finanziamenti a valere sul FSR fossero stati effettuati per attività non correlate ai Lea. In questo contesto, si ritiene che la possibilità di controdeduzioni puntuali sia stata inficiata a monte dalla genericità dei rilievi mossi.

Ai fini del giudizio di parifica, infatti, non è sufficiente rilevare un’illegittimità “astratta”, anche qualora effettivamente sussistente, se non si è in grado di dimostrare, con sufficiente certezza, come essa abbia inciso – nell’ an e nel quantum – sul saldo oggetto di parificazione. Un’illegittimità priva di effetti sul saldo o priva di elementi sufficienti a dimostrarne e quantificarne l’incisione sul saldo, non assume, cioè, alcun rilievo ai fini della parificazione del saldo che, come noto, ha lo scopo di fornire (anche all’ente controllato) “dati contabili corretti” (cfr. Corte cost. sentenza n. 184/2022).

Con il ricorso all’esame, peraltro, sono stati depositati atti suscettibili – in astratto – di dimostrare la correlazione tra attività finanziate e perimetro dei LEA, evidenziando che la spesa effettiva per le suddette attività è superiore al quantum finanziato a valere su FSR. L’accertamento in concreto di tale inerenza è estraneo al presente giudizio ma è sufficiente a confermare l’assenza in parte qua di adeguata attività istruttoria, funzionale all’accertamento – ai fini del giudizio – dell’effettiva incidenza sul saldo oggetto di odierno scrutinio. Tale accertata carenza nell’attività di accertamento, nei termini sopra illustrati, assorbe ogni altra questione e motivo di doglianza sull’argomento.

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