Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Campania, ordinanza n. 269 del 6 agosto 2025
Il concetto di “corrispondenza” abbraccia ogni forma di comunicazione del pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) intercorrente tra due o più persone determinate, con esclusione della conversazione in presenza, e la Carta Costituzionale assicura la protezione della libertà e della segretezza “della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”, consentendone la limitazione “soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”, a prescindere dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato (Corte Cost. sent. n. 2 del 12.1.2023 e sent. n. 170 del 27.7.2023). Ciò significa, senza alcun dubbio, che la posta elettronica, in ogni sua forma, rientra a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost.
Quindi, anche i messaggi di posta elettronica istituzionale, che mantengono un prevalente, ma non esclusivo, carattere di riservatezza nell’interesse dell’Amministrazione, essendo comunque ricollegabili ad aspetti della privacy e di segretezza dell’individuo utilizzatore, rientrano nell’espressione dell’art. 15 Cost. che fa riferimento alle “altre forme di comunicazione”, espressione sufficientemente ampia da includere inevitabilmente anche lo scambio di messaggistica proveniente dagli account istituzionali.
Sotto tale profilo anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricondotto sotto il cono di protezione dell’art. 8 CEDU – ove pure si fa riferimento alla “corrispondenza” tout court – i messaggi di posta elettronica (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, B. contro Romania, paragrafo 72; Corte EDU, sezione quarta, sentenza 3 aprile 2007, C. contro Regno Unito, paragrafo 41), senza distinzione di sorta tra posta elettronica privata e posta elettronica “aziendale”.
Quindi, in linea di principio, la messaggistica intercorsa attraverso la posta elettronica istituzionale non degrada a mero documento per la semplice ragione che il titolare dell’account è la pubblica amministrazione e che il relativo utilizzo debba essere esclusivamente orientato all’interessi istituzionale dell’Ente di riferimento, prefigurandosi così un’ingiustificata restrizione delle prerogative previste dall’art. 15 Cost.
In sostanza, questo Collegio ritiene che, sussistendo una stretta attinenza tra la libertà e la segretezza della corrispondenza e i valori della personalità, si è in presenza di un particolare vincolo interpretativo che conferisce alla predetta libertà un significato espansivo, e pertanto la stessa non può essere compressa per la sola ragione che la corrispondenza involga e-mail istituzionali.