La legge 8 agosto 2025, n. 122, Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità, pubblicata nella GURI Serie Generale n.184 del 09/08/2025, che entrerà in vigore il 24/08/2025, stabilisce all’art. 2 che l’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e’ abrogato.
Tale norma stabiliva le incompatibilità (rectius: inconferibilità) tra gli incarichi politici regionali (Presidente, assessore, consigliere) ed eventuali successivi (allo scadere del mandato e per i successivi due anni) incarichi dirigenziali e di vertice nell’amministrazione regionale e negli organismi controllati dalla Regione.
Il secondo comma di tale articolo stabiliva analoga incompatibilità tra gli incarichi politici a livello locale (sindaco o presidente di provincia, assessore, consigliere) e i corrispondenti organismi pubblici o privati in controllo pubblico.
Il secondo comma era già stato abrogato dal D.L. 27 dicembre 2024 n. 202. Come avevamo già scritto (in questo blog “Il sindaco potrà diventare dirigente del Comune o di una partecipata subito dopo il termine del mandato”), la Corte Costituzionale con sentenza n. 98/2024 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39” ma non di tutto il comma 2, e il legislatore con il DL citato ha preferito abrogare tutto il secondo comma.
Ora viene abrogato tutto l’art. 7, di cui il primo comma disciplinava gli incarichi ai politici di livello regionale
Già l’ANAC, con Atto di segnalazione n. 3 del 23 luglio 2025, aveva dichiarato che è evidente come l’abrogazione dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, abbia creato un vuoto di tutela per le funzioni amministrative di livello locale e una disparità di trattamento rispetto a quelle svolte in ambiti territoriali regionali.
ANAC già in precedenza con un ulteriore atto di segnalazione (atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 26 marzo 2025), aveva chiesto di “ripensare” l’abrogazione integrale dei divieti contenuti nell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013, ripristinandone le previsioni e limitandone l’ambito soggettivo di applicazione “in provenienza” alle cariche in organi di indirizzo politico. L’Autorità sottolineava le diverse criticità che l’Autorità ha già avuto modo di rilevare, soprattutto con riferimento alla fattispecie di inconferibilità di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013 (si vedano i già citati atti di segnalazione del 2024 e del 2025 a cui si rinvia), una delle disposizioni di più frequente applicazione, tanto nell’esercizio di funzioni consultive che di vigilanza, rappresentando il passaggio da incarichi politici presso enti locali a cariche presso esso enti locali, pubblici o in controllo pubblico, uno dei nodi più delicati nella strategia del contrasto alla corruzione mediante la prevenzione dei conflitti di interesse.
Il legislatore ha ritenuto, invece di “ripristinare” il secondo comma, di abrogare tutto l’articolo 7.
Tale modifica è di grande rilevanza per gli equilibri politici in vista delle prossime regionali, poichè molti politici che non saranno più eletti, potranno legittimamente ambire ad un posto di vertice o di dirigente nelle società partecipate, senza incorrere più nell’inconferibilità fino ad oggi prevista.