Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 102 del 3 settembre 2025
Sul tema in passato è intervenuta la Prima Sezione di Appello della Corte dei Conti (sentenza n. 199/2021), affermando che “non è consentito al medico dipendente del s.s.n. – sia pur optante per la libera professione extramuraria – esercitare tale attività presso strutture in qualsiasi modo accreditate anche se per branche mediche diverse da quelle per le quali tale libera professione viene esercitata”. In particolare il medico, afferma il Collegio, aveva equivocato sui concetti di unicità-esclusività (del rapporto di lavoro subordinato del medico), sostenendo che i divieti previsti dalla normativa opererebbero solo per i casi di rapporto unico (e quindi esclusivo), mentre egli avrebbe optato per un rapporto non esclusivo.
In realtà, i due concetti sono assolutamente diversi: il rapporto di lavoro col s.s.n. è sempre unico (nel senso che non può incardinarsene più d’uno col s.s.n.), ma esso può essere connotato o meno da esclusività.
Nel primo caso, le energie lavorative vengono impiegate solo in favore del s.s.n., eventualmente in regime di intramoenia (in determinate ipotesi di legge anche c.d. “allargata”), percependosi anche la relativa indennità di esclusiva. Nel secondo caso, invece, tale prestazione lavorativa può essere resa anche nei riguardi di enti privati (ma mai accreditati), nè nei riguardi di strutture pubbliche (cfr. art. 1, comma 5, l. n. 662/1996), coerentemente con la veduta natura unica del rapporto di lavoro col s.s.n. che verrebbe meno laddove si consentisse di esercitare attività lavorativa contestualmente presso enti (pubblici o privati) eroganti prestazioni di competenza del s.s.n.
Invece nel caso oggi in esame, il Collegio è addivenuto a conclusioni diametralmente opposte.
In particolare la Procura regionale esercitava l’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti della X, all’epoca dei fatti dirigente medico a tempo indeterminato, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in conseguenza dello svolgimento di numerosi incarichi presso altre strutture pubbliche tramite l’intermediazione della società cooperativa Y, con cui laconvenuta aveva il contratto di lavoro quale socio-lavoratore, attività non compatibile e non autorizzabile.
Il Collegio ha ritenuto, invece, che la regolare fatturazione da parte della X dei compensi percepiti fa rientrare tutti i predetti incarichi nello svolgimento dell’attività libero-professionale di medico pediatra operate in regime di extramoenia, escludendone qualsiasi qualificazione alternativa come attività di socio-lavoratore della società cooperativa Y in base al principio di prevalenza de “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche” (art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, rubricato “Esercizio di arti e professioni”).
Pertanto, la violazione del divieto stabilito dall’art. 1, comma 5, della l. n. 662/1996 per cui “L’attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente” – pur essendo ravvisabile nella condotta dell’odierna convenuta, risultando pacificamente dagli atti che l’attività della X veniva materialmente svolta presso le strutture sanitarie pubbliche in palese violazione della predetta disposizione – può assumere rilievo solo sul piano disciplinare.